Avellino – Ordinanza: stop ai frutti di mare crudi
A seguito dell’incremento dei casi di Epatite A (HAV) nella provincia di Avellino, si adottano misure precauzionali
Premesso che:
-
la Regione Campania, con comunicato stampa del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l’epatite A, alla luce dell’andamento dei casi registrati dall’inizio dell’anno, con un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell’informazione ai cittadini;
-
l’intervento regionale ha coinvolto i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinaria;
-
il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, alla luce di quanto comunicato dalla Regione Campania e dei dati epidemiologici disponibili sull’andamento delle segnalazioni di casi di Epatite virale da virus A (HAV) nel territorio della provincia, ha rappresentato la necessità di adottare misure precauzionali urgenti a tutela della salute pubblica, con particolare riferimento al consumo di frutti di mare crudi, quale principale vettore di trasmissione per via oro-fecale della malattia.
Considerato che:
-
il virus dell’Epatite A è una malattia infettiva a classica trasmissione oro-fecale e i molluschi bivalvi, in particolare cozze, vongole e ostriche consumate crude o poco cotte, costituiscono un rilevante veicolo di trasmissione, in quanto organismi filtratori che possono concentrare il virus nelle acque di allevamento;
-
si rende pertanto necessario adottare misure urgenti e precauzionali a tutela della salute pubblica, recependo le indicazioni della ASL di Avellino e le linee di indirizzo regionali.
Visti:
-
la proposta della ASL di Avellino di adozione di ordinanza urgente e contingibile, a tutela della salute pubblica, di divieto di somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi, contenente, altresì, la raccomandazione alla popolazione di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
-
l’elenco di raccomandazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l’Epatite A, fornito dalla ASL di Avellino;
-
l’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco/Commissario il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in caso di emergenze a carattere esclusivamente locale;
-
la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modifiche, in materia di tutela della salute pubblica.
Considerato che emerge la necessità di adottare misure di tutela della salute della cittadinanza residente e di coloro che si trovano a qualsiasi titolo nel territorio comunale di Avellino.
ORDINA
A tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato ubicati nel territorio del Comune di Avellino:
-
il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi.
RACCOMANDA
A tutta la popolazione:
-
di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
-
di seguire le indicazioni fornite dalla ASL di Avellino per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l’Epatite A.
DISPONE
-
la vigenza della presente ordinanza fino all’acquisizione di valutazioni aggiornate da parte della ASL di Avellino sull’andamento dei casi di Epatite A nel territorio provinciale;
-
il rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti;
-
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Avellino;
-
la trasmissione della presente Ordinanza all’ASL di Avellino, alla Polizia Locale e alla Prefettura di Avellino.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000 a € 20.000.
In caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell’art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente, alla revoca del titolo.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.