Avellino: limiti sulla vendita di bevande alcoliche
Sanzioni salatissime per chi non rispetta le disposizioni
Con nuova ordinanza, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha posto limiti sulla vendita di bevande alcoliche. In particolare, il provvedimento ordina che dalle ore 21.00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita; dalle ore 19:00 è posto l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine.
Si specifica in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico. Inoltre, ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.
L’ordinanza ha effetto immediato e sarà in vigore fino al prossimo 7 settembre, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. Nei casi in cui la violazione sia connessa nell’esercizio di un’attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio dell’attività da 5 a 30 giorni.
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