Avellino – La proposta di regolamentazione della zone a “strisce blu”

comune-di-avellino-1Avellino – Il seguente comunicato Elaborato dal Dott. Pasquale Anzalone per la Rete di Difesa Civica:

“La nozione tecnico-giuridica di circolazione stradale non si limita ad esprimere un concetto dinamico, limitato al movimento dei veicoli ma riguarda anche la fase statica della sosta, della fermata e dell’arresto, quali episodi contingenti al fenomeno circolatorio, ad esso non estranei, ma insiti nella sua complessità;

  • · per quanto attiene alla sosta, l’art. 3, co. 9, del C.d.S. precisa che la stessa costituisce un atto di circolazione;
  • · l’art.7 co.1 lettera f) del Nuovo Codice della Strada (D.lgs.285/92) stabilisce che “ nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo”;

.che la sosta del veicolo, secondo orientamento giurisprudenziale consolidato (C.C.sent.n.66/2005, n.435/2001, n.215/1998, n.180 del 1996 e 236 del 1994) sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta e che essa è configurabile quale corrispettivo, commisurato ai tempi ed ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative.

Ritenuto che il Comune di Avellino

1. possa prevedere, nel rispetto dell’art.16 della Costituzione italiana che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di libera circolazione statica e dinamica, una tariffazione, differenziata per categorie di utenti, funzionale al miglioramento dell’ equilibrio tra domanda ed offerta di sosta e ad un maggiore “rotazione” dei veicoli in sosta;

2. adotti una particolare regolamentazione per l’Area del Centro, caratterizzata da una scarsità di spazi e parcheggi, da un’insufficienza della rete stradale, senza comportare eccessivo pregiudizio per i residenti nell’ area indicata ai quali saranno riservati stalli di sosta specificatamente individuati nell’ambito di alcune strade ricadenti nelle stessa area;

3. ammetta, ai sensi dell’art.7 co.4 del D.lgs.285/92 (Nuovo Codice della Strada) specifiche deroghe e/o agevolazioni per la categoria dei medici in visita domiciliare;

4. preveda una minore onerosità con tariffe agevolate per la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide e la gratuità della prima ora di sosta (negli stalli a ciò riservati) per i veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza, previa attivazione del disco orario e previa esibizione a richiesta della certificazione attestante lo stato di gravidanza.

Premesso che

-      è necessario  che il Comune di Avellino individui le aree di “particolare rilevanza urbanistica”, sia in centro che in periferia, al fine di fare chiarezza sulla legalità delle zone a “strisce blu” ;

-      è opportuno ribadire la tesi sostenuta dalla Rete di Difesa Civica secondo cui chi lascia scadere il “grattino” per la sosta in zone a  strisce blu non può essere punito in base al Codice della strada. Il Comune deve chiedere un’integrazione del pagamento, maggiorata di eventuali penalità da determinare con regolamenti comunali, e mai  si può esser multati per divieto di sosta ai sensi dell’art. 7 cds.

           La Rete di Difesa Civica propone:

1)    che nelle varie aree tariffarie di cui si compone il Comune di Avellino si prevedano

-      per i residenti e titolari delle attività commerciali ed artigianali site nelle zone tariffarie la possibilità di abbonamento con validità di dodici mesi decorrenti dalla data del rilascio, con sosta illimitata negli stalli di sosta;

-      per i NON possessori di abbonamento la sosta a pagamento con decorrenza dalle 8,00 alle 20,00 a tariffa oraria di € 1,00 anche con possibilità di pagamento frazionato minimo di € 0,50 ( corrispondente alla sosta di 30 minuti ), sosta gratuita nell’area tariffaria scelta – dalle ore 13,00 alle 16,00 e dalle ore 20,00 alle 08,00-, sosta giornaliera gratuita illimitata nelle giornate della Domenica e Festivi

2)    di individuare quattro ipotesi per ritenere realmente legittime le multe :

-      la sosta è consentita gratuitamente solo per un tempo limitato e l’utente non osserva l’obbligo di porre in funzione il parcometro o disco orario. Scatta la sanzione ex art. 157, comma 6 cds pari ad € 41,00;

-      la sosta è consentita gratuitamente per un tempo limitato e l’utente la prolunga ad oltranza, dopo aver segnalato l’orario di inizio. Scatta la sanzione ex art. 7 , comma 15, moltiplicando gli € 25,00 per il numero di periodi sforati;

-      la sosta è consentita a pagamento senza limiti di tempo e l’utente non osserva l’obbligo di porre in funzione il parcometro o di usare il “grattino”.Scatta la sanzione di € 41,00 ex art. 157 cds, comma 6;

-      la sosta è consentita a pagamento illimitatamente ed il “ticket” è scaduto. Il Comune deve chiedere un’integrazione del pagamento pari all’intera giornata di sosta, maggiorata di eventuali penalità da determinare con regolamento comunale .A tal proposito la Rete propone € 5,00 come mora se il pagamento avviene nella giornata successiva all’elevazione della contravvenzione. Dopo tale termine  scatta la sanzione ex art. 157, comma 6, pari ad € 41,00.

3)    Individuare le zone a parcheggio libero che devono essere per legge pari al 20% in ogni zona  del piano traffico che deve prevedere la “zonizzazione” non solo nelle periferie. Tali zone devono essere  individuate ad una distanza non superiore ai mt. 250 da quelle  tariffate.

4)    Nell’individuazione degli stalli, nell’ambito delle strisce blu, bisogna che gli stessi non siano a contatto con le strisce pedonali, né siano di lunghezza inferiore alle autovetture medie.”