Avellino: Ordinanza contingibile ed urgente – Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine

Di seguito l'ordinanza sindacale

citta avellino logoCONSIDERATO

che, in particolare nei mesi estivi, sul territorio comunale si tengono eventi civili e religiosi e che molti esercizi di somministrazione svolgono la propria attività all’esterno, anche con occasioni di intrattenimento musicale e di altro tipo;

· che il periodo estivo richiama comunque un notevole afflusso di persone, anche provenienti da paesi vicini, che determina una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi ove si svolgono iniziative e manifestazioni ed in alcune zone del territorio comunale interessate dal fenomeno della c.d. movida, con un conseguente presumibile notevole di consumo di bevande;

· che l’abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;

· che il fenomeno dell’assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l’abuso di alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la somministrazione, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell’età dei giovani avventori;

· che il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è sanzionato dall’art. 689 del Codice Penale e che l’art. 14-ter della Legge 30/03/2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”, come modificato dal D.L. 14/2017 convertito L. 48 del 18.04.2017, prevede l’obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta; l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi;

RITENUTO

· urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell’abuso di alcol e dell’abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e garantire l’ordine pubblico;

· evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all’evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

· evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;

· che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica;

RILEVATO

· la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

· che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, adottare ordinanze contingibili e urgenti “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” (comma 5), nonché “al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna può disporre … limitazioni in materia di orari di vendita,, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici” (comma 7 bis);

· che il Sindaco può, altresì, adottare ordinanze contingibili ed urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 per la tutela della sicurezza urbana, sia come salvaguardia dell’incolumità pubblica e dell’integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile:

RITENUTO

· adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;

· che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare; VISTI · il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;

· gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonchè prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;

· il D.M. 05/08/2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione”;

· la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico;

· il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;

· il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale n. 86 del 24 maggio 2019;

· il Piano Dehors approvato con Deliberazione C.C. n. 34 dell’8 ottobre 2020;

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino al 15 settembre 2024 su tutto il territorio comunale:

· dalle ore 21:00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;

· dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine, anche a mezzo di distributori automatici;

· in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;

· ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.

SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

PIANO DEHORS – Del. C.C. n. 34 dell’8 ottobre 2020

- Art. 8 – ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D’ESERCIZIO

L’area all’aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell’autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all’occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

1. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività.

2. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

3. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento. 

4. Il dehors osserva l’orario di apertura dell’esercizio cui è annesso.

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA – Del. Comm. n. 86 del 24 maggio 2019

-Art. 12 – DIVIETO DI CONSUMO DI SOSTANZE ALCOLICHE

b) è vietato vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore ad anni 18;

c) è vietato il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo di ogni genere di bevanda alcolica da parte dei minori di anni 18 all’interno di attività commerciali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o destinati al pubblico.

Art. 22 – ATTIVITA’ RUMOROSE 

3. la diffusione della musica con impianti di diffusione sonora, sia dal vivo che riprodotta con presenza di DJ, è consentita sino alle ore 24:00, con graduale riduzione del volume a partire dalle ore 23.30;

6) i titolari dei locali che effettuano attività serale o notturna sono responsabili della sicurezza degli avventori ed hanno l’obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli stessi all’interno del perimetro del locale e degli spazi occupati con dehors (di qualsiasi tipo); sono altresì responsabili della pulizia dei suddetti spazi esterni nonché della raccolta e del corretto conferimento dei rifiuti ivi accumulati.

DECRETO LEGGE 125/2001, come modificato dal D.L. 14/2017, convertito con modifiche dalla LEGGE 48 del 18 aprile 2017

Art. 14 ter

chiunque vende o somministra bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisito, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta;

salvo che il fatto non costituisca reato (art. 689 C.P. per minori di anni 16), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00 con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689. Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino ai sensi dell’art. 54 del D.L.vo 267/2000, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale. Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Source: www.irpinia24.it