Notifica eredi annullata
Debiti ereditati, sentenza salva dal pignoramento
Annullato atto esattoriale per debiti da 30.000 euro della defunta madre, contribuente salvo dal pignoramento. La notifica che interrompe la prescrizione va fatta agli eredi singolarmente e non con una mera raccomandata “erede di…”. Questi i principi della recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Napoli, ottenuta dall’avv. Cristiano Ceriello, legale responsabile di Difesa Consumatori e Contribuenti e partner dello Studio Libutti e Trotta, per il sig. F.G. che si è vista salvare da pignoramenti, per debiti da IMU e TARI della defunta madre.
Al signor F.G. era stata notificata, dal Concessionario alla Riscossione di un Comune, una intimazione di pagamento per diversi ruoli del 2012, 2015 e altri anni per quasi 30.000 euro complessivi, somme riferite ad IMU e TARI non pagati dalla defunta madre. Il signor F.G., tramite l’avv. Ceriello, contestava la mancata notifica degli atti precedenti all’intimazione, mai notificati al sig. F.G. singolarmente in qualità di erede, oltre che la prescrizione ultraquinquennale. Sia il Concessionario alla Riscossione che l’Ente si costituivano nella causa, contestando come in precedenza erano state inviate richiesta di pagamento con lettere intestate a “eredi di …”.
Con la sentenza 11119/2025, la Corte di Giustizia Tributaria dava invece ragione al contribuente ed al suo legale: “Era, infatti, necessario emettere una singola ingiunzione di pagamento distinta per ciascun erede in funzione della quota ereditaria di ciascuno di loro ed in tal senso l’intimazione è di per sé stessa errata e da annullare … Non risultano mai inviati i prodromici a richiamati avvisi di accertamento dell’imposta IMU n. 15L 979 e n. 12L 1.320 per cui certamente essi non risultano opponibili al ricorrente. In sintesi l’eccezione relativa al difetto di notifica degli atti prodromici costituiti dagli avvisi di accertamento e dalle ingiunzioni delle imposte TARI risulta fondata in quanto per tabulas e per quanto su considerato non vi è alcuna prova da parte dei resistenti dell’invio degli atti prodromici al ricorrente”. Questo significa che l’intimazione è da annullare ed anzi Concessionario ed Ente vengono anche condannati alle spese di giudizio.
Un principio importante, anche perchè spesso Enti e Concessionari tendono a non ricercare i singoli eredi, ma a notificare atti e lettere interruttive della prescrizione semplicemente ad “Eredi di …”, spesso allo stesso indirizzo del defunto. Attività sbagliata che porta all’annullamento degli atti di riscossione che, se opposti per tempo, vengono annullati.