Inquinamento atmosferico ad Avellino, l’ordinanza del sindaco

Limiti su riscaldamento e combustioni all'aperto

AVELLINO-696x557Avellino - Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha adottato nuova ordinanza n. 60 con la quale ha disposto ulteriori  provvedimenti volti alla tutela della salute pubblica e al contrasto all’inquinamento dell’aria nel capoluogo irpino. 

Difatti, come spiega il provvedimento, dal 1° gennaio 2021, nel Comune di Avellino, sono stati ad oggi registrati dalle centraline gestite dall’ARPAC n. 48 superamenti del valore limite giornaliero fissato per le polveri PM10.

Pertanto, alla luce dell’Accordo di Programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nell’ambito regionale, sottoscritto tra la Regione Campania ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’ordinanza sindacale ordina fino al 30.04.2022, l’adozione delle seguenti misure:

1. In tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi: 

- 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (El), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto e assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5) ad attività sportive (E6);

- 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al presente comma, ospedali, cliniche e case di cura e assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7).

2. In tutto il territorio comunale sono vietate tutte le combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.).

3. In tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, ad esclusione di quello effettuato con la tecnica di interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

4. Su tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da El a E8), è fatto divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato, ecc), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle (cosi come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014.

Lo stesso provvedimento, inoltre, rende noto che saranno effettuate, in sede di applicazione della presente Ordinanza, verifiche periodiche sull’andamento dei parametri dell’inquinamento atmosferico, al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure migliorative.

Si chiarisce, ancora, che l’inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata, ai sensi dell’art. 7bis del d.lgs. 267/200, nella misura compresa tra 25,00 e 500,00 Euro.

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Source: www.irpinia24.it