Approvati i criteri di ripartizione dei fondi per la fornitura dei libri di testo AS 2021/22

Fissato al 15 ottobre il termine entro cui i comuni devono consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo

Buoni-libri2Con Decreto direttoriale n° 360 del 22/03/2021 il Ministero dell’Istruzione, ha disposto la ripartizione tra le Regioni, per l’Anno Scolastico 2021/2022, della somma complessiva di € 103.000.000 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. Di tale somma, alla Regione Campania risultano attribuiti, per l’a.s. 2021/2022 € 18.933.429,20 (di cui € 14.133.938,40, per la scuola dell’obbligo e 4.799.490,80 per la scuola secondaria superiore), la cui erogazione ai Comuni interessati sarà curata dalla suddetta Regione. 

Per tale erogazione la Regione Campania ha deliberato i criteri di riparto del fondo statale e ha fissato al 15 ottobre di ciascun anno scolastico il termine ultimo entro cui i Comuni devono consegnare alle famiglie i buoni per i libri di testo sotto forma di cedole librarie o voucher.

I criteri di erogazione ad onere dei comuni consistono in:

  • Ammettere al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2021 in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce: Fascia 1 – ISEE da € 0 a € 10.633,00; Fascia 2 – ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00. Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio considerati ai fini del calcolo dello ISEE siano negativi, tali valori sono considerati pari a zero, nel qual caso i Comuni richiedono di attestare e quantificare – pena l’esclusione dal beneficio – le fonti e i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento.
  • Destinare le risorse disponibili prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1 (come definiti al punto 1.). Qualora residuino risorse dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla Fascia 1, le stesse saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 2. In caso di avanzo dei fondi destinati ad una tipologia di intervento, i Comuni possono procedere ad eventuali compensazioni fra i distinti stanziamenti per la scuola dell’obbligo (secondaria di I grado e I e II anno superiore) e per la scuola superiore (III – IV- V anno), qualora ne sussista la necessità, nonché possono utilizzare eventuali economie inerenti agli anni scolastici precedenti per impinguare il fondo loro attribuito.
  • Garantire l’intervento anche agli studenti residenti nei loro territori e frequentanti scuole di altre Regioni, laddove le Regioni di frequenza non assicurino loro il beneficio, attingendo, qualora non fossero sufficienti i fondi loro assegnati, a proprie risorse di bilancio destinate al Diritto allo Studio, atteso che il Fondo statale è, comunque, aggiuntivo rispetto alle risorse già destinate a tal fine ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della L. 448/98.
  • Concedere il beneficio per le spese per l’acquisto dei libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola per l’a.s. 2021/2022 e l’importo del beneficio non può superare la spesa complessiva sostenuta.
  • La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del MIUR n. 781/2013.
Source: www.irpinia24.it