Nappi (FI) su sanità irpina: “si evitino polemiche, sindacati e parlamentari si documentino”

nappiNapoli – “La situazione nella quale versa il Moscati di Avellino è certamente drammatica. Tuttavia, le forze sindacali e alcuni parlamentari redivivi, presenti agli stati generali della sanità, hanno individuato l’interlocutore sbagliato a cui imputare le carenze del nosocomio irpino e della locale azienda sanitaria. Dimenticano, infatti, che lo sforamento del patto di stabilità, consumato dalla giunta Bassolino, ha portato ad un commissariamento della sanità campana che da 5 anni è sottoposta a leggi e direttive nazionali e non regionali.” Lo afferma il consigliere regionale, Sergio Nappi.

“L’articolo 30 del decreto legislativo 118 del 2011 – spiega Nappi – prevede in maniera chiara che l’eventuale risultato positivo di esercizio delle Asl debba essere ‘portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.’ Lo stesso decreto prevede, inoltre, che l’eventuale eccedenza debba essere accantonata a riserva, ovvero debba essere reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. E’ evidente, pertanto, che l’accusa rivolta al Commissario Caldoro di sottrarre gli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie irpine per destinarle a quelle napoletane, è del tutto infondata e andrebbe rivolta esclusivamente al legislatore nazionale. Il Commissariato, infatti, si è limitato ad applicare la legge e non avrebbe potuto fare altrimenti. Ed è altrettanto evidente che le organizzazioni sindacali avrebbero dovuto chiedere conto ai parlamentari presenti al tavolo della mancata iniziativa legislativa tesa a modificare la normativa che impone lo storno degli avanzi di amministrazione.”

“E’ giusto ricordare, d’altronde – aggiunge il Consigliere regionale – , che nel luglio del 2012 il sottoscritto ha proposto una modifica alla normativa regionale tesa a garantire l’accantonamento di una parte degli utili prodotti, ai sensi dell’articolo 2430 del codice civile. La proposta fu accolta e votata dal Consiglio Regionale, ma non ha sortito effetto in ragione della vigenza del prevalente decreto legislativo 118 del 2011.”

Nel caso del Moscati vanno, infine, stigmatizzati i ritardi del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che solo recentemente ha autorizzato il turn-over del 2011. Qualcuno dovrebbe chiederle – i parlamentari, ad esempio –  perché ancora non ha provveduto ad autorizzare quello del 2012 e del 2013.”

“Il Commissariato regionale – rileva Nappi - ha, invece, fatto la sua parte superando il deficit che nel bilancio 2009 ha sfiorato gli 800 milioni di euro. Dopo la certificazione del bilancio del 2012 con risultato positivo (e quindi a distanza di soli 3 anni dallo sforamento), soltanto nel 2015 sarà possibile uscire dal piano di rientro. La legge prevede, infatti, che ciò avvenga solo dopo due anni dal primo esercizio chiuso con risultato positivo.

“Sindacati e parlamentari, dunque, si documentino adeguatamente prima di affrontare una questione così delicata, evitando polemiche pretestuose che rischiano di penalizzare ulteriormente la sanità irpina”, chiude Nappi.

 
IN ALLEGATO NORMATIVA

Art. 30/ decreto legislativo 118/2011  -  Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN

1. L’eventuale risultato positivo di esercizio degli  enti  di  cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2  dell’articolo  19  e’ portato a ripiano delle eventuali  perdite  di  esercizi  precedenti. L’eventuale eccedenza e’ accantonata a riserva ovvero,  limitatamente agli enti di cui  alle  lettere  b)  punto  i),  e  c)  del  comma  2 dell’articolo 19, e’ reso disponibile per il  ripiano  delle  perdite del servizio  sanitario  regionale.  Resta  fermo  quanto  stabilito dall’articolo  1,  comma  6,  dell’Intesa  Stato-Regioni  in  materia sanitaria per il triennio 2010-2013,  sancita  nella  riunione  della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009

Art. 19 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono  principi fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi dell’articolo 117, comma 3, della  Costituzione  e  sono  finalizzate alla tutela dell’unita’ economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  al  fine  di garantire  che  gli  enti  coinvolti  nella  gestione   della   spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio  sanitario  nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita’ di redazione  e  di consolidamento dei bilanci da parte  dei  predetti  enti,  nonche’  a dettare i principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute.

2. Gli enti destinatari  delle  disposizioni  del  presente  titolo

sono:

a) le regioni, per la parte del bilancio regionale  che  riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;

b) le regioni:

i) per la  parte  del  finanziamento  del  servizio  sanitario, regionale direttamente  gestito,  rilevata  attraverso  scritture  di contabilita’  economico-patrimoniale,  qualora  le  singole   regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso  la  regione  una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d’ora in  poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di  cui

alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione

sanitaria accentrata presso la regione;

c) aziende sanitarie locali;  aziende  ospedaliere;  istituti  di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se trasformati  in  fondazioni;   aziende.   ospedaliere   universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

d) istituti zooprofilattici di  cui  al  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 270.