Nappi (FI) su sanità irpina: “si evitino polemiche, sindacati e parlamentari si documentino”
Napoli – “La situazione nella quale versa il Moscati di Avellino è certamente drammatica. Tuttavia, le forze sindacali e alcuni parlamentari redivivi, presenti agli stati generali della sanità, hanno individuato l’interlocutore sbagliato a cui imputare le carenze del nosocomio irpino e della locale azienda sanitaria. Dimenticano, infatti, che lo sforamento del patto di stabilità, consumato dalla giunta Bassolino, ha portato ad un commissariamento della sanità campana che da 5 anni è sottoposta a leggi e direttive nazionali e non regionali.” Lo afferma il consigliere regionale, Sergio Nappi.
“L’articolo 30 del decreto legislativo 118 del 2011 – spiega Nappi – prevede in maniera chiara che l’eventuale risultato positivo di esercizio delle Asl debba essere ‘portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.’ Lo stesso decreto prevede, inoltre, che l’eventuale eccedenza debba essere accantonata a riserva, ovvero debba essere reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. E’ evidente, pertanto, che l’accusa rivolta al Commissario Caldoro di sottrarre gli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie irpine per destinarle a quelle napoletane, è del tutto infondata e andrebbe rivolta esclusivamente al legislatore nazionale. Il Commissariato, infatti, si è limitato ad applicare la legge e non avrebbe potuto fare altrimenti. Ed è altrettanto evidente che le organizzazioni sindacali avrebbero dovuto chiedere conto ai parlamentari presenti al tavolo della mancata iniziativa legislativa tesa a modificare la normativa che impone lo storno degli avanzi di amministrazione.”
“E’ giusto ricordare, d’altronde – aggiunge il Consigliere regionale – , che nel luglio del 2012 il sottoscritto ha proposto una modifica alla normativa regionale tesa a garantire l’accantonamento di una parte degli utili prodotti, ai sensi dell’articolo 2430 del codice civile. La proposta fu accolta e votata dal Consiglio Regionale, ma non ha sortito effetto in ragione della vigenza del prevalente decreto legislativo 118 del 2011.”
“Nel caso del Moscati vanno, infine, stigmatizzati i ritardi del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che solo recentemente ha autorizzato il turn-over del 2011. Qualcuno dovrebbe chiederle – i parlamentari, ad esempio – perché ancora non ha provveduto ad autorizzare quello del 2012 e del 2013.”
“Il Commissariato regionale – rileva Nappi - ha, invece, fatto la sua parte superando il deficit che nel bilancio 2009 ha sfiorato gli 800 milioni di euro. Dopo la certificazione del bilancio del 2012 con risultato positivo (e quindi a distanza di soli 3 anni dallo sforamento), soltanto nel 2015 sarà possibile uscire dal piano di rientro. La legge prevede, infatti, che ciò avvenga solo dopo due anni dal primo esercizio chiuso con risultato positivo.
“Sindacati e parlamentari, dunque, si documentino adeguatamente prima di affrontare una questione così delicata, evitando polemiche pretestuose che rischiano di penalizzare ulteriormente la sanità irpina”, chiude Nappi.
Art. 30/ decreto legislativo 118/2011 - Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN
1. L’eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell’articolo 19 e’ portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L’eventuale eccedenza e’ accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19, e’ reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2013, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009
Art. 19 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unita’ economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita’ di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche’ a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo
sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilita’ economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d’ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui
alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione
sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende. ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.