Prefettura: Nuove modalità di erogazione indennizzo per vittime di reati violenti
Comunicato dell'Ufficio territoriale del Governo
Si comunica che la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, all’art. 1, commi da 592 a 596, ha modificato la legge 7 luglio 2016, n. 122 come modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 in tema di indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti. Di seguito si riporta il contenuto della circolare emanata dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti : “ L’art. 1, commi da 592 a 596, ha introdotto delle rilevanti modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 come modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, in tema di quantificazione dell’indennizzo per le lesioni gravissime, percezione di precedenti somme per il medesimo fatto, individuazione degli aventi diritto in caso di morte della vittima, riapertura dei termini di presentazione delle istanze e riliquidazione degli indennizzi.
Quantificazione dell’indennizzo perle lesioni gravissime: il comma 593 ha sostituito il comma 2 dell’art. 11 della legge 122/2016, prevedendo che l’indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell’art. 583, secondo comma del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l’indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche ed assistenziali.
Aventi diritto all’indennizzo in caso di decesso della vittima e possesso dei requisiti: dopo il comma 2 dell’art. 11, sono stati inseriti i commi 2-bis e 2-ter, che individuano gli aventi diritto all’indennizzo in caso di decesso della vittima. Il comma 2-bis dispone che in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l’indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell’accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Il comma 2-ter prevede nel caso di concorso di aventi diritto, che l’indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile. La legge di bilancio estende, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 12, il requisito di cui al comma 1 del medesimo articolo, agli aventi diritto indicati all’art. 11, comma 2-bis. Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentabile dagli istanti ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. c circa l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 12, comma 1 lett. d ed e, la stessa si estende anche alla qualità di avente diritto ai sensi dell’art. 11, comma 2- bis.
Percezione di somme quale vittima in conseguenza immediata e diretta del fatto reato: il comma 593 modifica il requisito di accesso al Fondo previsto dall’art. 12, comma 1 lett. e, richiedendo che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’art. 11. Nel caso in cui la vittima abbia percepito in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all’art. 11, l’indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente perla differenza.
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo: il comma 594 dell’art. 1 legge di bilancio prevede la riapertura dei termini e la proroga fino al 30 settembre 2019 per la presentazione delle istanze per le vittime di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell’entrata in vigore della legge 122/2016, così come per le vittimedi lesioni personali gravissime. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1 agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122/2016, il termine di presentazione della domanda di accesso all’indennizzo è quello di cui al comma2 del predetto articolo 13. Il comma 595 dell’art. 1 prevede che gli importi dell’indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 594 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all’art. 2, comma 6-sexies del d.l. 29 dicembre 2010e successive modificazioni.
Riliquidazione dell’indennizzo già corrisposto: il comma 596 prevede che gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 595, su domanda dell’interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma $94, sulla base degli importi fissati con il decreto interministeriale di cui all’art. 11, comma3 della legge 7 luglio 2016, n. 122”.