Chianche (AV) – Biodigestore, vittoria per i Comuni al Consiglio di Stato

Respinto il ricorso della Regione Campania, difesa dall’Avvocato Scarano

pexels-photo-1250260Preliminarmente i giudici hanno dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASL di Avellino e soprattutto hanno ritenuto inadeguato il giudizio di esclusione dalla procedura della Valutazione Impatto Ambientale -VIA, come correttamente era già stato osservato dal TAR Campania: “il giudizio espresso sulla base dell’istruttoria condotta, non consente di escludere con un sufficiente grado di attendibilità, l’assenza di impatti significativi, proprio in ragione delle peculiari caratteristiche ambientali in cui l’impianto dovrebbe essere localizzato, palesando un difetto di istruttoria che rende non ragionevoli le conclusioni cui è pervenuta la Regione nell’escludere l’assoggettabilità a VIA di quella tipologia di impianto, nonostante il contesto di così elevata rilevanza naturalistica, anche in ragione delle coltivazioni di pregio ivi praticate “(Greco di Tufo DOCG).”

Inoltre, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto che, come da sempre sostenuto dai Comuni, “lo studio preliminare ambientale risulta generico ed evasivo sul punto, omettendo ogni valutazione sulla compatibilità dell’impianto con la pianificazione urbanistica regionale (piano territoriale regionale – PTR) e locale e soprattutto con le linee di indirizzo previste dal piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP.”

Quindi è stato rilevato “un difetto di istruttoria anche sub specie di travisamento della situazione di fatto (richiamandosi una destinazione ad area PIP in realtà mai attuata e da coordinare con la sopravvenuta disciplina di livello provinciale) in cui si colloca l’impianto; sussiste anche un difetto di motivazione circa la insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a VIA in una situazione di potenziale radicale contrasto tra la vocazione naturalistica ed agricola dell’area (a fronte di un PIP rimasto sostanzialmente inattuato per decenni) e le caratteristiche dell’impianto.”

Ulteriori criticità sono poi state rilevate in tema di impatto dei flussi veicolari sulle produzioni agricole e di sostenibilità della rete viaria locale come da sempre sostenuto dalle Amministrazioni comunali coinvolte che hanno presentato appositi e documentati studi in merito.

A seguito di ciò decade l’Autorizzazione Impatto Ambientale – ,AIA rilasciata in data 05.11.2024, con D.D. n.65/2024 che, secondo il Comune di Chianche, attestava il giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento progettato.

Purtroppo il rilascio dell’AIA non può sostituire la VIA laddove la valutazione di non assoggettabilità sia inficiata da carenze istruttorie e motivazionali che la stessa AIA sul punto non ha mai chiarito!

Quindi pur essendo consapevoli del deficit impiantistico riguardo al ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino riteniamo illogico e dispendioso per i cittadini irpini continuare a pensare di imporre la localizzazione di un Biodigestore anaerobico da 45.000 tonn/anno nel Comune di Chianche ignorando le ragioni di fatto e di diritto statuite dalla Sentenza n.840 del 2021, dalla Sentenza n.4474 del 2024 del Tar Campania e dalla Sentenza 05097/2025 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che hanno rilevato che si è ipotizzato che un impianto del genere possa essere pensato come avulso dal contesto ambientale e naturale in cui deve insediarsi!

Prima o poi dovranno arrendersi e farsene una ragione!

Source: www.irpinia24.it