Avellino – Festa firma l’ordinanza

Divieto di circolazione

comune di avellino ok Riceviamo e pubblichiamo l’ordinanza integrale del sindaco di Avellino, Gianluca Festa:

Ordinanza n. 617            del 30 dicembre 2022

 

 

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.-

 

IL SINDACO

CONSIDERATO

 

-          che nella giornata del 31 dicembre sul territorio comunale, secondo una usuale consuetudine, si verificano occasioni di intrattenimento presso gli esercizi di somministrazione, con un notevole afflusso di persone, soprattutto giovani, anche provenienti da paesi vicini, con una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze, soprattutto nei luoghi interessati dal fenomeno della c.d. movida;

 

-          che la presenza di molteplici e frequentati locali determina in tale occasione situazioni di affollamento, con invasione anche della pubblica via e con ostacolo alla circolazione stradale, determinando altresì pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica; 

 

RITENUTO

 

-          urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone;

 

-          che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici ed intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

 

-          che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l’omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all’esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine della tranquillità pubblica;

 

RILEVATO

 

-          la necessità di adottare un provvedimento d’urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza nonché di evitare intralcio alla circolazione stradale;

 

RITENUTO

 

-          adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;   

 

-          che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento urgente e cautelare;

 

 

VISTI

 

-          la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID- 19 attualmente vigente;

 

-          l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali,

 

comma 5 “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”

 

-          il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare : l’art. 1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; l’art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

 

-          il D.M. 05/08/2008 – Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

 

-          il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modiche ed integrazioni;

 

 

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato

 

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, per il giorno 31 dicembre 2022 dalle ore 13:00 alle ore 19:00:

a)      il divieto di circolazione, esclusi i residenti ed autorizzati, alla Via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano;

 

b)     il divieto di circolazione, esclusi residenti ed autorizzati, alla Via Fratelli Urciuoli, alla Via Matteotti ed alla Via Mancini;

 

c)      ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro anche all’interno delle aree pubbliche adiacenti nonché assegnate, con ogni accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale o di personale incaricato, addetto alla sicurezza e qualificato.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da leggi e regolamenti, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis D. Lvo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Source: www.irpinia24.it