La Commissione approva il regime di aiuti dell’Italia pari 374 milioni di euro

"Questa misura consentirà di risarcire le imprese di trasporto ferroviario di merci"

pexels-freestocksorg-113885La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, un aiuto di 374 milioni di € concesso dall’Italia per indennizzare le imprese di trasporto ferroviario di merci per i danni subiti nel periodo tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia di COVID‑19 e delle misure restrittive che l’Italia e altri paesi hanno dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questa misura di aiuto di 374 milioni di € consentirà all’Italia di risarcire le imprese di trasporto ferroviario di merci per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus e delle relative restrizioni. Continuiamo a collaborare strettamente con tutti gli altri Stati membri per garantire che le misure nazionali a sostegno di tutti i settori colpiti dalla crisi, compreso il settore ferroviario, possano essere attuate il più rapidamente possibile, in linea con le norme dell’UE”.

La misura italiana di aiuto

Dall’inizio della pandemia l’Italia e altri paesi hanno messo in atto una serie di misure per limitare la diffusione del virus, tra cui segnatamente divieti di attività di produzione e di commercio, restrizioni alla libera circolazione e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le restrizioni in vigore tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 hanno avuto in particolare un impatto negativo diretto sulla domanda di servizi di trasporto ferroviario di merci, a causa della limitazione della produzione e conseguentemente degli scambi di merci trasportate su rotaia. Pertanto, le imprese di trasporto ferroviario di merci hanno registrato un calo significativo dei volumi di trasporto e delle corrispondenti entrate rispetto allo stesso periodo del 2019. Allo stesso tempo, hanno continuato a sostenere diversi costi, in particolare spese supplementari per attuare misure sanitarie e igieniche rafforzate.

Nell’ambito del regime notificato, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo in questione.

Le misure saranno destinate a imprese attive nella catena del trasporto ferroviario di merci e della logistica, tra cui: a) vettori ferroviari di trasporto merci; b) i proprietari dei vagoni, la cui attività principale consiste nel noleggio di vagoni merci per ferrovia; e c) spedizionieri e operatori di trasporto multimodale che organizzano il trasporto e la logistica per conto dei proprietari delle merci.

La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, che consente alla Commissione di approvare misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per indennizzare imprese o settori specifici dei danni direttamente arrecati da eventi eccezionali.

La Commissione ritiene che la pandemia di COVID-19 rappresenti un evento eccezionale, trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche. Di conseguenza, gli interventi eccezionali compiuti dagli Stati membri per compensare i danni connessi all’epidemia sono giustificati.

La Commissione ha appurato che il regime di aiuti italiano compenserà i danni direttamente connessi alla pandemia di COVID‑19. Ha anche accertato che la misura è proporzionata, in quanto la compensazione prevista non eccede quanto necessario per ovviare ai danni.

La Commissione ha pertanto concluso che il regime è in linea con le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Contesto

Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al COVID‑19 non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato. Lo stesso vale per qualsiasi sostegno finanziario pubblico fornito direttamente ai cittadini. Analogamente le misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, ad esempio le integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi sociali, non sono soggette al controllo degli aiuti di Stato e non richiedono l’approvazione della Commissione ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato. In tutti questi casi, gli Stati membri possono intervenire immediatamente. Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di COVID‑19, in linea con la vigente disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato.

Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.

Ad esempio:

  •  gli Stati membri possono compensare (sotto forma di regimi di aiuti) determinate imprese o determinati settori per i danni subiti e causati direttamente da eventi eccezionali, quali quelli provocati dall’epidemia di COVID-19, come prevede l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
  •  Le norme in materia di aiuti di Stato basate sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese che hanno carenza di liquidità e necessitano di aiuti al salvataggio urgenti.
  •  A ciò si può aggiungere un’ampia gamma di misure supplementari, come quelle a norma del regolamento de minimis e del regolamento generale di esenzione per categoria, che possono essere varate dagli Stati membri anche immediatamente, senza che la Commissione debba intervenire.

In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri a causa dell’emergenza del COVID-19, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento delle loro economie, come prevede l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, basato sull’articolo 107, paragrafo 3), lettera b), TFUE, che consente agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza determinata dal COVID-19. Il quadro, modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020, il 28 gennaio e il 18 novembre 2021, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti: i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e acconti; ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese; iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese, compresi prestiti subordinati; iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale; v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine; vi) sostegno alle attività di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19; vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova; viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di COVID‑19; ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali; x) sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti; xi) sostegno mirato sotto forma di strumenti di capitale proprio e/o ibrido; xii) sostegno per i costi fissi non coperti per le imprese che devono far fronte a un calo del fatturato nel contesto della pandemia di COVID‑19; xiii) sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile; e xiv) sostegno alla solvibilità.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2022, ad eccezione del sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, e del sostegno alla solvibilità, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023. La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica.

Inoltre il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Inoltre durante il periodo di applicazione la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.63174 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l’impatto economico dell’emergenza coronavirus sono disponibili qui.

Source: www.irpinia24.it