Protezione Civile – Disposizioni per l’assistenza dei rifugiati

Al fine di assicurare soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee

protezione civileLa Protezione Civile, tramite il B.U.R.C. della Regione Campania, rende noto che:

Sono emanate le “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”. 

Al fine di assicurare soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, laddove non risulti possibile l’accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle Prefetture medesime:

1. È APPROVATO lo schema di Convenzione Quadro, allegato sub A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la formalizzazione della disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale e la definizione di condizioni uniformi di ospitalità e di una tariffa congrua e calmierata, che tenga conto del contesto emergenziale;

2. È’ APPROVATO lo Schema di singolo contratto, allegato sub B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volto a regolare i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva per l’ospitalità delle persone provenienti dall’Ucraina, i cui nominativi vengano indicati dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti all’uopo nominati dallo stesso, in collaborazione con i referenti delle Associazioni di Categoria degli Albergatori competenti per territorio;

3. SI DISPONE che la Convenzione Quadro venga sottoscritta con le Associazioni di categoria degli Albergatori della Regione Campania che ne abbiano interesse dal Direttore della D.G. 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania quale Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato, sulla base delle esigenze connesse allo stato di emergenza e per la durata strettamente necessaria, nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale e in ogni caso entro il termine di scadenza dell’emergenza dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022;

4. SI DISPONE che i singoli contratti vengano sottoscritti con le singole strutture ricettive dal Direttore della D.G. 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania quale Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato, al fine dell’ospitalità delle persone provenienti dall’Ucraina, sulla base delle esigenze connesse allo stato di emergenza e per la durata strettamente necessaria, nelle more dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali di Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale e in ogni caso entro il termine di scadenza dell’emergenza dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022;

5. SI DISPONE che, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa, per il tempo strettamente necessario ad assicurare impellenti esigenze di accoglienza non altrimenti perseguibili, per le attività consequenziali alla presente Ordinanza sono autorizzate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dell’OCDPC n.872/2022 e nel rispetto delle condizioni previste dalla medesima OCDPC n. 872/2022, le deroghe ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: −art. 36, comma 2, lettera a), nei limiti di € 214.900,00; −art. 35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; −artt. 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;

6. SI DISPONE che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 872/2022, gli oneri finanziari derivanti dalla presente Ordinanza saranno assunti sul bilancio della D.G. 50.18 Lavori Pubblici e Protezione Civile, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata al Soggetto Attuatore, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell’art. 27, del D. Lgs n. 1/2018, ovvero direttamente sulla stessa a seguito di trasferimento dei fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

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Source: www.irpinia24.it