In vigore da oggi il nuovo decreto, obbligo vaccinale per gli over 50
Nuove regole per scuole, gestione dei positivi ed estensione del super greenpass
Entra in vigore da oggi, sabato 8 gennaio, l’ultimo decreto anti-Covid che prevede nuove regole e misure restrittive per far fronte alla nuova variante Omicron.
Tante le novità, tra cui, la più importante è, senza dubbio, l’obbligo vaccinale per gli over50: da oggi e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, è previsto l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione puo’ essere omessa o differita. Si precisa, inoltre, che tale obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022.
I lavoratori over 50 non in possesso del super Green pass derivante da vaccinazione o da guarigione sono considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto lavorativo fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata, non avranno diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento.
In ambito lavorativo, dunque, il super Green pass estende ulteriormente il proprio raggio d’azione: a far data dal 15 febbraio, non solo per i lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni che, per l’accesso ai luoghi di lavoro, saranno obbligati a possedere la certificazione verde rafforzata, ma anche, senza limiti di età, per il personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori equiparati, in tal modo, a quello scolastico.
Si ricorda, inoltre, che l’obbligo vaccinale è già previsto per il personale sanitario, per il personale scolastico, per il personale universitario, per le forze dell’ordine e per i lavoratori dei servizi esterni delle Rsa.
Sul piano sanzionatorio, oltre alla multa di 100 euro prevista per tutti coloro che, alla data del 1 febbraio 2022, non abbiano avuto almeno una dose di vaccino, non abbiano completato il ciclo vaccinale nei termini previsti dal Ministero della Salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi, è prevista, per i lavoratori colti sul posto di lavoro senza super Green pass obbligatorio, la sanzione da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione è raddoppiata e può arrivare fino ad un massimo di 3000 euro.
Queste regole si aggiungono a quelle già esistenti in materia di Green Pass rafforzato per accedere a determinati servizi e attività, come ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi e musei. In questi casi, infatti, in caso di violazione, è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro.
Per i servizi alla persona (dal 20 gennaio) , tra cui parrucchieri e le estetiste, ma anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali (dal 1 febbraio), fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali primari della persona, sarà, invece, sufficiente il Green pass base ottenibile anche con tampone.
Nuove regole anche per scuola e gestione dei casi positivi.
Per la scuola dell’infanzia, già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
Per la scuola primaria, con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale, fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
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