Avellino, limitazione della circolazione di auto

Nuova ordinanza del sindaco Festa

6964-Avellino-1440x564_cAvellino – Con nuova ordinanza n. 1839 del 2021, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha disposto dal 1° dicembre al 15 dicembre 2021, in via temporanea e sperimentale, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dal lunedì al giovedì è vietata la circolazione per tutti gli autoveicoli e motoveicoli (e dei veicoli commerciali Ni veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t, N2 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t e N3 veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12), salvo le eccezioni sotto indicate:

-  fino ad Euro 3 compreso, su tutto il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate: tratto autostradale A16, S.S. 7 bis, Via Don Giovanni Festa (Bonatti), SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all’altezza dell’incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia dall’incrocio con Via Perrottelli fino alla rotatoria, S.P. 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma.

Si dispone, inoltre, di riservarsi, in relazione all’andamento dei dati di rilevazione delle centraline, così come monitorati dall’ARPAC di Avellino, di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi qualora se ne ravvisassero gli estremi; di installare la segnaletica temporanea con le opportune indicazioni, agli ingressi stradali alla città ed in altrettanti punti strategici.

La stessa ordinanza si è resa necessaria per contrastare concretamente l’inquinamento dell’aria nella città di Avellino e nei Comuni dell’hinterland soprattuto a seguito dell’accordo di programma sottoscritto dalla regione Campania, in data 11/02/2021, con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Campania. 

 

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 1 lett. b) e comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285.

Sono escluse dal divieto di circolazione della presente ordinanza le seguenti categorie:  
a) veicoli di servizio dei giornalisti nell’esercizio della propria professione al fine di garantire il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini all’informazione;  b) veicoli ad emissione nulla;
 c) veicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;  
d) veicoli alimentati a carburanti gassosi (metano – GPL);  
e) autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;  
f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;  g) veicoli al vizio di portatori di disabili muniti di contrassegno;  
h) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria ivi compreso la somministrazione dei vaccini;  
i) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell’Ente per cui operano che dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è indispensabile;  
j) veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia;  
k) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, della Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
 l) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
 m) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;  
n) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;  
o) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza;  
p) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale, idrica, fognaria, depurazione, gas, energia elettrica, telefonia;  
q) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria limitatamente al percorso strettamente necessario all’andata e ritorno;  
r) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;  
s) veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;  
t) veicoli classificati macchine agricole e macchine operatrici ai sensi degli artt. 57 e 58 del decreto legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285;
 u) veicoli con targa estera intestati a persone residenti all’estero;  
v) veicoli al servizio dei clienti delle strutture ricettive solo ed esclusivamente per raggiungere la sede delle stesse;  
w) veicoli utilizzati dagli esercizi commerciali per l’attività di consegna a domicilio.

Clicca qui per l’ordinanza integrale. 

Source: www.irpinia24.it