Nuovo decreto: stato di emergenza fino al 30 aprile

Divieto di spostamento tra Regioni fino al 15 febbraio e stop all'asporto per bar già dalle 18

giuseppe_conteÈ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto legge, n. 2 del 14 gennaio 2020, approvato dal Consiglio nella seduta del 13 gennaio.

Lo stesso provvedimento proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza e prevede nuove misure e disposizioni in vigore  da sabato 16 gennaio 2021.
Di seguito tutte le nuove misure e quelle confermate:

 

SPOSTAMENTI

Confermato il divieto di spostamento tra Regioni, comprese quelle inserite in zona gialla, o province autonome diverse, fino al 15 febbraio 2021, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Confermata anche la possibilità di spostamento verso altre abitazioni nel rispetto dei limiti e delle eccezioni già previdenti.
Più precisamente dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, nell’arco temporale compreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono e che non verranno dunque considerati ai fini del computo.

Tale spostamento può avvenire liberamente all’interno della stessa Regione, in area gialla, e solo all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatta salva la deroga per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Difatti, qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

 

BAR, RISTORANTI E NEGOZI

Per quanto concerne bar e ristoranti, è nuovamente confermata l’apertura fino alle 18 nelle zone gialle; dopo tale orario però non sarà più possibile effettuare asporto. Anche nelle zone arancione e rosse in cui a bar e ristoranti è invece consentito solo l’asporto, quest’ultimo è previsto non più fino alle ore 22 bensì fino alle 18; tuttavia, tale limite vale solo per i bar.
E ancora negozi aperti nelle zone gialle e arancioni; chiusi nelle zone rosse.

 

SCUOLE

In merito al punto scuola, il decreto riconosce alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la possibilità di adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo da garantire, a decorrere dal 18 gennaio 2021, un’attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni.
La restante parte dell’attività didattica si svolgerà a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

D’altro canto, per gli asili, le suole elementari e le medie, l’attività didattica prosegue integralmente in presenza.

 

IMPIANTI SCIISTICI E MUSEI

Un’importante novità riguarda i musei, che potranno finalmente aprire al pubblico dal lunedì al venerdì ma solo nelle zone gialle, con esclusione dei giorni festivi.

Gli impianti sciistici ancora chiusi fino al 15 febbraio, con possibilità di utilizzo solo ed esclusivamente per atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. 

A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti apriranno agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

 

ZONA BIANCA

La vera novità riguarda però l’istituzione della zona bianca, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, cioè un livello di rischio “basso” e un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Tuttavia, nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

 

VACCINI

Il nuovo provvedimento dispone altresì l’istituzione di una piattaforma informativa nazionale su Piano vaccini, conformemente alle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, in modo da agevolare e monitorare l’attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali. Gli impianti di sci restano chiusi fino al 15 febbraio, mentre viene confermata la chiusura di palestre e piscine, così come quella di teatri, sale da concerto e cinema.

 

Infine, è attesa nelle prossime ore, la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, con cui verrà rinnovata la collocazione delle singole regioni in varie aree e colori in base al livello di rischio sussistente.

Clicca qui per il testo integrale del decreto legge.

Source: www.irpinia24.it