Covid-19, ecco come si andrà al mare quest’estate in Campania

Distanza sociale in spiaggia. Riaprono zoo, piscine e agenzie di noleggio

CFA29554-51FE-461B-998F-2EB7AA712242 Nella tarda serata di ieri è stata pubblicata sul sito della Regione Campania l’ordinanza firmata dal presidente De Luca recante come oggetto “Stabilimenti balneari, spiagge libere, diporto”.

Con tale disposizione si stabilisce che, a decorrere da oggi 23 Maggio e salvo successivi cambiamenti dovuti ad un nuovo aumento dei contagi, è consentita l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere, delle attività commerciali con noleggio bici, scooter e monopattini elettrici ea l’attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non dello stesso nucleo familiare. E’ consentito inoltre lo sbarco sulle isole con mezzi privati da diporto e l’esercizio degli Zoo regionali.

L’accesso alle spiagge dovrà essere organizzato in modo da garantire la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti, con prenotazione (eventualmente on line), anche per fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C. I percorsi di entrata e uscita, ove possibile, devono essere differenziati prevedendo chiara segnaletica nell’orientamento dell’utenza, e l’accesso alle aree in concessione, non altrimenti attrezzate dal concessionario, è regolamentato garantendo che siano comunque osservate le misure di distanziamento sociale (steward in spiaggia).

La zona ombreggio deve essere organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo da garantire agevole passaggio e distanziamento tra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione, minimizzando gli incontri fra gli utenti.

Deve essere assicurato- si legge nell’ordinanza- un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (es. lettino, sdraio, sedia) devono essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Tra le attrezzature di spiaggia (es. lettino, sdraio, sedia), ove non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra.

Per quanto riguarda le spiagge libere, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale. Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare suincomportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto dinassembramento.

Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia) – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) – che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line; al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.

Il Sindaco, con ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge n.833/1978, può vietare l’accesso alla spiaggia libera, nel caso di rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento. Devono essere assicurate dal Comune o da soggetti da esso incaricati opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti. Sono da intendersi valide anche per gli arenili liberi le misure indicate per le aree in concessione.

Queste, insieme a numerose altre disposizioni rivolte prettamente ai lavoratori ed al servizio di manutenzione degli impianti di areazione, sono le linee guida stabilite dalla Regione. 

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Source: www.irpinia24.it