Cittadinanzattiva Campania, diritto al sostegno scolastico

Comunicato del Centro di Tutela e Antidiscriminazione disabili “ Ci Sono Anch’Io”

27337148_164650134182332_2505995878839513736_nOggi, più che mai, la carenza dei docenti di sostegno è un tema che viene in risalto giornalmente, in quanto all’aumento degli studenti con disabilità, non corrisponde un aumento di docenti specializzati.

Uno, tra i tanti episodi, che preme richiamare è quello che ha visto protagonista Federica, studentessa 19enne affetta da disabilità della provincia di Sassari, alla quale dopo un mese dall’inizio dell’anno scolastico non è stato ancora assegnato un insegnate di sostegno, tanto che la mamma, come gesto di protesta, ha deciso di ritirare la ragazza da scuola.

Ed è proprio per situazioni come questa che viene in rilievo l’ordinanza n. 2751/19 del 23/05/2019, emanata dai Giudici del Tar Campania Sez. IV, i quali hanno riconosciuto il sostegno scolastico come riconoscimento del diritto allo studio, precisando che il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno.

Tale pronuncia prima e la giurisprudenza costituzionale tutta poi, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza ed apertura della scuola a tutti gli alunni, ha evidenziato l’importanza dell’integrazione scolastica del disabile e la natura di diritto fondamentale dell’istruzione scolastica la cui fruizione deve essere assicurata, in particolare, “con misure di integrazione e di sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione” (in tal senso Tar Campania Napoli, Sezione IV, 5275/15).

Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo la previsione di personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle “ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno” a favore degli alunni diversamente abili (C. Cost. n. 52 del 2000). Trattasi di personale che, conformemente alla tutela del diritto all’integrazione didattica e all’istruzione, deve, per legge, assicurare l’ulteriore diritto alla “continuità didattica”, inteso come diritto acché il docente di sostegno, assegnato ad una classe in cui è inserito un minore disabile, debba permanere nella medesima classe anche negli anni scolastici successivi.

Tale obbligo, ai sensi dell’art. 14 lett. c) della L. n. 104 del 1992, incombe sul Ministero della Pubblica Istruzione che provvede, altresì, a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazioni tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore. In particolare La l. 104/92 all’art. 3, comma 2, l. n. 104 del 1992, stabilisce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

La concreta attuazione dei principi espressi è assicurata in via principale dall’art. 12, comma 5, della l. n. 104 del 1992. Si ricorda che il legislatore ha apprestato un complesso sistema per pervenire all’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni portatori di handicap grave. Parte di esso sono il Pdf ed il Pei. Una volta intervenuto l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, infatti, deve essere elaborato un Profilo Dinamico-Funzionale (PDF) che indichi le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno e ponga in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute.

La redazione del PDF è finalizzata alla formulazione di un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nella cui definizione i soggetti interessati propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap.

L’importanza del PDF e del P.E.I. nel sistema di tutela dell’alunno disabile sono quindi evidenti: la mancanza o l’incompletezza dell’uno o dell’altro, determinano di fatto l’impossibilità dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla tutela degli alunni con disabilità. Da ciò si conferma, pertanto, l’importanza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) cui spetta il compito di elaborare le risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere finalizzate all’educazione e all’istruzione del disabile.

La quantificazione del numero di ore di sostegno attivabili nell’ambito della deroga riconosciuta ex lege è pertanto affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare di cui all’art. di cui all’ articolo 12, comma 5, della L. 5 febbraio 1992, n. 104. Ad essa spetta pertanto il compito, in sede di redazione del Piano Educativo Individualizzato, di formulare le proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, e di dimensionare, quanto a contenuto ed aspetti temporali, l’intervento di sostegno ai bisogni specifici dell’alunno interessato. Ne discende che le ore attribuibili devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI alla cui redazione l’Amministrazione è, come detto, obbligata.

Come già esposto, anche la Corte Costituzionale è intervenuta varie volte in materia di integrazione e sostegno scolastico in favore dei disabili (cfr. Cass. SS.UU. 25011/14 e sentenza n. 215 del 1987) per ribadire la natura di diritto fondamentale del diritto (del disabile) all’istruzione. È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale (Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80) dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui veniva fissato un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui è esclusa la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Un ulteriore ed interessante pronuncia è la sentenza n.2 del 14 gennaio 2019 emessa dal Tar della Valle d’Aosta, con la quale i Giudici sono intervenuti sul diritto all’assistenza e all’inclusione sociale di studenti disabili in base ad un progetto organico e continuativo di interventi multidisciplinari, affermando che le ragioni dei disabili devono avere la precedenza anche sulle questioni di bilancio, seppure in maniera proporzionata al livello di disabilità da cui derivano i bisogni particolari, così richiamando l’articolo 8 della L. n. 14/2008 e l’articolo 1 del Dlgs 502/1992

 

Centro di Tutela e Antidiscriminazione disabili “ Ci Sono Anch’Io” Cittadinanzattiva Campania

Source: www.irpinia24.it