Avellino – Ordinanza sindacale in materia di deflusso delle acque

Indirizzata ai proprietari dei terreni posti a monte e valle di strade comunali

Avellino-StemmaAvellino - Il Sindaco premesso che la mancata e corretta manutenzione dei fondi posti a monte ed a valle delle strade comunali costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità che si reitera in occasione di piogge abbondanti; che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l’originaria sede del reticolo idrografico superficiale (fossi, canali, fossette, ecc.) delle acque meteoriche e di prevenire gli allagamenti delle strade comunali per mantenere sicura la viabilità di uso pubblico e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire Situazioni di pericolo e/o allagamenti.

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari dei suoli prospicienti le strade comunali.

Dato atto che il presente provvedimento é rivolto alle generalità delle persone e che, pertanto, non é necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi degli artt. 29 e 31 del d. lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, i proprietari confinanti hanno l’obbligo di: mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre i1 confine Stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie (art. 29); mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese lo scoscendimento del terreno in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada (art. 3 I).

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada, i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

Visti il d. lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada; la legge quadro n. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi; il d. lgs. 3/04/2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

Ordina a tutti i proprietari dei terreni posti a monte e valle di strade comunali, entro e non oltre 30 (trenta) gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, la messa in sicurezza dei suoli mediante la realizzazione delle opere all’uopo necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità nonché alla salvaguardia del territorio, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni.

Si avverte che per qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa dell’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, st procederà, senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi e penali del caso, in via sostitutiva ed in danno dell’inadempiente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29, 31 e 33 del d. lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo codice della strada.

Ordina inoltre ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni frontisti delle strade comunali di provvedere agli interventi di seguito riportati in modo periodico e comunque quando necessario per mantenere in efficienza il sistema di deflusso delle acque: gli accessi e diramazioni sulla strada comunale dovranno essere mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Le piantagioni e siepi dovranno essere mantenute in modo da non restringere o danneggiare la strada tagliando i rami e le piante che si protendono oltre il confine stradale e ne compromettono la transitabilità. Di manutenere le ripe attraverso la regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private e in quelle prospicienti o che aggettano sulla strada pubblica, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale.

La condotta delle acque: dovrà essere effettuata la pulizia e la manutenzione dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché delle scoline a confine tra le proprietà private e le pubbliche, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione negli scarichi principali. E comunque vietato ai proprietari o conduttori dei fondi scaricare o abbandonare lungo le sponde di canali e torrenti materiali di qualunque genere, anche se di origine vegetale. 11 materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura di fossi dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito o recuperato a norma di legge. E vietato provvedere alla pulizia dei fossi attraverso 1’incendio della vegetazione e 1’uso di diserbanti e disseccanti.

Dispone che la presente Ordinanza é immediatamente esecutiva ed e resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva; che la presente ordinanza venga trasmessa a tutte le Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale, le quali, ciascuna per le rispettive competenze, sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando i relativi provvedimenti sanzionatori; che il comando della Polizia Municipale, in particolare, effettui un continuo e rigoroso controllo relativo alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati; che il settore LL.PP., il Settore Tutela Ambientale ed il Comando Polizia Municipale, ognuno per la propria parte di competenza, provvederanno a dare completa esecuzione alla suddetta ordinanza.

Sanzioni: La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 33 del d. lgs.n 285/1992, per ciascuna violazione accertata, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 695. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 31 del d. lgs. n. 285/1992, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €159 a €642.

Si avverte a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n.241, che avverso la suddetta ordinanza, in applicazione del d. lgs. n. 104 del 2/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione distaccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio.

Source: www.irpinia24.it