Roma – Equo compenso e tutela delle prestazioni professionali

Il COA Roma chiede il rispetto delle norme: banche, assicurazioni ed enti pubblici fuori legge

avvocatiRoma – Esiste una disposizione legislativa, l’articolo 19-quaterdecies del Decreto 148 del 2017, che introduce l’equo compenso per le  prestazioni  professionali degli avvocati e il divieto di clausole vessatorie. Una norma che, al di là delle ottime intenzioni del legislatore, nella concreta applicazione resta ancora lettera morta quando si parla di grandi committenti, le banche, le assicurazioni private e gli enti pubblici. Nel caso delle banche ad esempio, dalle procedure esecutive immobiliari e presso terzi queste incassano integralmente le somme distribuite a titolo di spese legali, inclusa l’iva, la cassa avvocati ed il rimborso delle spese generali.

All’avvocato che ha curato l’esecuzione per loro conto, di contro riconoscono – in virtù di convenzioni contra legem imposte dal potere dominante che la Banca esercita sul legale – un importo inferiore anche del 200% di quello incassato dalla Banca a titolo di recupero delle spese legali sostenute nell’esecuzione. Una situazione da tempo denunciata dagli ordini forensi, che in passato ha visto per fortuna alcuni enti pubblici cambiare orientamento – ad esempio la Regione Toscana – ma che, nella stragrande maggioranza dei casi, vede il professionista soccombere di fronte allo strapotere contrattuale dei committenti.

 Un segnale indubbiamente positivo, che l’Ordine degli Avvocati di Roma, il più grande d’Italia con 25 mila iscritti, accoglie con favore sposandone la causa, è la proposta di legge 69 del 2018 della Regione Lazio, che si propone di adeguare alla normativa sull’equo compenso la liquidazione degli onorari dei professionisti che ricevano incarichi dall’Ente. Se ne è parlato ieri, presso la IX Commissione regionale lavoro e formazione alla Regione Lazio, con tutti gli ordini professionali di Roma e del Lazio e le principali associazioni di categoria.

 ”I professionisti tutti vivono una situazione di grande disagio – spiega il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti – sempre più spesso assistiamo a vicende in cui gli avvocati (e non solo) sono costretti ad accettare incarichi al ribasso, compensi che non esitiamo a definire lesivi della dignità e del decoro della professione, senza tenere conto della necessità di assicurare comunque la qualità stessa delle prestazioni“. In merito, ricorda Galletti, “una recentissima ordinanza della Sezione VI Civile della Corte di Cassazione, la 1522 depositata appena il 21 gennaio scorso, ha ribadito che anche la semplicità del giudizio e l’esiguità delle somme oggetto di lite non sono sufficienti per discostarsi dai parametri ministeriali di riferimento. La decisione riguardava l’onorario liquidato da una Corte d’Appello a un collega con l’iperbolica cifra di 203 euro“.

Source: www.irpinia24.it