Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza
Apportate delle modifiche alle Linee guida nell'ambito di femminicidi e abusi
La Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie modifica ed integra le linee guida per i fondi di sostegno alle donne vittime di abusi. Secondo l’articolo 3 della Convenzione di Istanbul, per violenza nei confronti delle donne si intende: “designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.
La Regione ha già inteso promuovere misure concrete di solidarietà al fine di assicurare alle vittime della violenza, con priorità a quelle con figli minori o diversamente abili, nel quadro del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali, un sostegno economico per contribuire a consentire ad esse il mantenimento della prole, di recuperare la propria autonoma individualità nonchè di riconquistare la propria libertà.
Si ritiene opportuno apportare delle integrazioni alle suddette Linee Guida, alla luce degli episodi di femminicidio che vedono donne vittime di violenza e spesso figli che assistono alle violenze, quando non restano orfani e di dover integrare e modificare le Linee Guida esplicative ed attuative del ‘Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza’.