Atripalda – Tari, richiesta agevolazioni e riduzioni

Il modello dell'istanza per chi può usufruirne è disponibile presso l’Ufficio Tributi del Comune

1477599608-0-la-mia-tari-a-ragusaSi informano i contribuenti che con delibera C.C. n. 9 del 27/04/2016 è stato approvato il nuovo regolamento dell’Imposta Unica Comunale che include la nuova TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).Entro la data del 28/02/2017 (ai sensi dell’Art. 24) è possibile presentare richiesta per le riduzioni e agevolazioni previste dal Regolamento. Tutte le richieste presentate oltre tale data verranno applicate dall’anno successivo.
 
Ulteriori riduzioni ed esenzioni (Art. 26 del Regolamento):
1. Viene stabilita la seguente agevolazione per quei cittadini che rientreranno nella sotto indicata fattispecie:
a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche con ISEE zero ed attestate dal servizio sociale comunale;
 

2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L’agevolazione va richiesta ogni anno al fine di dimostrare la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato l’accoglimento. Allorché queste vengono a cessare, l’obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di accertamento d’ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.

3. Le agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1 verranno concesse previa istanza del contribuente, opportunamente documentata, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, e nei limiti dello stanziamento di bilancio deliberato nell’atto di determinazione delle tariffe.
 
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (Art. 10 c.3 del Regolamento)
Relativamente alle attività produttive indicate nel regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel regolamento.
 
Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Il modello per effettuare le predette istanze è disponibile presso l’ufficio tributi del comune di Atripalda.
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