Dal 4 Novembre è entrata in vigore la normativa di contrasto al caporalato

Grazie all'intervento del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, si apre uno spiraglio contro il lavoro nero e lo sfruttamento

polettiAvellino – “Dal 4 novembre 2016, dopo decenni d’attesa, grazie al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti,è entrata in vigore la normativa di contrasto al fenomeno del caporalato, una delle forme più odiose di discriminazione e di sfruttamento nel mondo del lavoro ”.

Con l’obiettivo di contrastare i fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 entrata in vigore il 4 novembre 2016 si caratterizza per la previsione di misure incisive nel contrasto al fenomeno del “caporalato” riformulando la fattispecie di reato  Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all’art.603-bis del codice penale. Riscrive la  condotta illecita del caporale, ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno,ed  introducendo una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori.

La misura prevede nuove sanzioni penali e misure patrimoniali nei confronti di chi recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e chiunque utilizzi, assumi o impieghi manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

L’articolo 603-bis del codice penale e’ sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Con Legge n.199 del 29 ottobre 2016 sono state inoltre introdotte nuove misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo. In particolare, la normativa  ha istituito presso l’INPS la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, alle quali possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che, negli ultimi tre anni, non siano state destinatarie di sanzioni amministrative, oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Sono state, inoltre, introdotte nuove misure volte a favorire migliori condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali (art.9): Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività’ lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1).

«Finalmente, commenta la  dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, Consigliera di Parità, dopo decenni d’attesa, su iniziativa del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti,  è entrata in vigore la normativa di contrasto ad uno dei più odiosi fenomeni di sfruttamento e di discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici, di cui purtroppo il  nostro territorio non è esente. Esprimo grande soddisfazione per l’attuazione di questo provvedimento che va a tutelare le fasce più deboli ed, in particolar modo, le donne che costituiscono una fetta importante della manodopera sfruttata dal caporalato. Davvero, un risultato storico e una bella pagina di civiltà e di giustizia. Un riconoscimento dei diritti dei più deboli». 

Source: www.irpinia24.it