Rapporti dormienti, l’interrogazione al Ministro dell’on. Giordano

Di seguito l'interrogazione dell'onorevole irpino di Sel al Ministro delle Finanze

giancarlo-giordanoRoma - Di seguito l’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’economia e finanze dell’onorevole Giancarlo Giordano sui cosiddetti rapporti “dormienti”.

“Il Ministero dell’economia e delle finanze con la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (articolo 1, comma 345) e con il relativo decreto di applicazione n. 116 del 22 giugno 2007 entrato in vigore 17 agosto 2007 (G.U. serie generale n. 178 del 2 agosto 2007) ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti rapporti «dormienti» all’interno del sistema bancario nonché del comparto finanziario ed assicurativo;
nello specifico accertata l’impossibilità giuridica di applicare ai contratti di assicurazione le disposizioni attuative della legge 266 del 2005, il Governo ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dei cosiddetti «conti dormienti», così da far rientrare anche gli importi relativi ai contratti assicurativi tra le somme destinate ad alimentare il fondo. Dette modifiche sono state apportate con il decreto-legge, 28 agosto 2008, n. 134 (cosiddetto decreto Alitalia), convertito dalla legge 166 del 2008 e sono in vigore dal 28 ottobre 2008;
questa disciplina non ha potuto trovare concreta applicazione nei confronti delle società assicuratrici in quanto, visto il particolare regime prescrittivo, tutti i rapporti contrattuali con gli assicurati risultavano giuridicamente estinti trascorso un anno dalla data di libera disponibilità delle relative somme;
sempre nell’anno 2008, un decreto-legge ha modificato la normativa introducendo il comma 345
quater dell’articolo 1 nella legge 266 del 2005 secondo cui «Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343». Il comma 2 ter del decreto-legge 134 del 2008 ha fissato questo termine di prescrizione in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il diritto (ad esempio, la morte dell’assicurato o la scadenza della polizza);
l’articolo 22, comma 14, del decreto-legge n. 179 del 2012 come modificato dalla legge di conversione n. 221 del 2012 ha disposto, quindi, che «Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”»;
oggi questo termine, con l’articolo 22, comma 14, è stato esteso a 10 anni, accogliendo, finalmente, quanto richiesto da alcune associazioni dei consumatori già nel 2008 al Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di evitare così una disparità di trattamento tra i titolari di conti correnti dormienti e i titolari di polizze vita;
tale nuova norma risolve la situazione per il futuro, in quanto, dall’entrata in vigore del provvedimento tutte le polizze avranno un termine di prescrizione di 10 anni, ma, allo stato attuale, non vale per le polizze già scadute e prescritte i cui capitali sono stati già devoluti, dal 2008 in poi al fondo dormienti gestito dal Consap;
il 15 aprile 2015 è scaduto il termine per risvegliare le polizze dormienti prescritte prima del 29 ottobre 2008 e i dati riportano che dei 7,5 milioni di euro messi a disposizione per i rimborsi sono stati richiesti solo 2 milioni di euro;
al fine di evitare disparità di trattamento fra i vari possessori di tali polizze, le associazioni consumatori maggiormente rappresentative hanno chiesto e ottenuto un incontro con l’IVASS per affrontare congiuntamente la problematica e chiesto un’audizione alle Commissioni parlamentari competenti affinché l’attuale struttura della norma possa essere modificata –:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda con urgenza intraprendere perché sia data la possibilità agli aventi diritto – (beneficiari ed eredi) – di riottenere i capitali già devoluti avanzando una richiesta al «fondo dormienti» entro 10 anni dalla morte dell’assicurato o dalla scadenza della polizza, come peraltro già accade per i conti dormienti per i quali gli aventi diritto possono avere restituito il denaro devoluto al suddetto fondo entro 10 anni dalla devoluzione;
quali iniziative il Ministro interrogato intenda con urgenza intraprendere perché si applichi la prescrizione di 10 anni anche per le polizze in scadenza nel 2008, in modo da evitare tutti i profili di incostituzionalità che a giudizio dell’interrogante comunque sono evidenti a causa della disparità di trattamento tra correntisti e beneficiari di polizze e porre così fine ad un’ingiustizia iniziata nel 2008 e che ha coinvolto tantissimi cittadini. (4-10003)”.

Source: www.irpinia24.it