Ambito A04 – Il TAR Napoli non concede la sospensiva. Si riparte dalla Convenzione Masucci

Avellino – Era fissata ad oggi la Camera di Consiglio presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli – 1° sezione – che doveva decidere sia il ricorso di Avellino che quello di Pratola Serra. E così è stato. Ma, alla richiesta del Collegio di conoscere a che punto stia il lavoro del nuovo Commissario Scogliamiglio, tutto si arena. Difatti in 42 giorni dal suo subentro il nuovo Commissario non ha prodotto nessun documento e dunque, nonostante gli avvocati del Comune di Avellino, hanno insistito nell’ottenere la sospensiva, questa non è stata accordata. Perdono così di efficacia i provvedimenti di sospensione del TAR Salerno e si intendono validi sia la convezione che il coordinamento e gli atti conseguenziali dell’ex Commissario Masucci che, a quanto pare, sono ritenuti validi e poi sospesi a giorni alterni.

Ma analizziamo nel dettaglio i fatti accaduti.

 

I FATTI GIURIDICI

Il Comune di Avellino impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) – con ricorso registro generale n. 684/2014, per l’annullamento previa sospensione cautelare e adozione di misure monocratiche ex art. 56 cpa, la Delibera n. 1 del 10/03/2014  - e gli atti connessi – del Commissario ad acta (prof. Armando Masucci) con la quale veniva approvata la Convenzione ex art. 30 TUEL per la gestione associata dei servizi sociali del nuovo Ambito Territoriale Sociale A04. Il Consigliere delegato, Giovanni Sabbato, del TAR, sezione staccata di Salerno, il 27/03/2014,con decreto monocratico n.177/2014, respingeva la sospensiva motivando che non sussistevano i presupposti per la concessione del provvedimento cautelare monocratico, ciò nelle more dello svolgimento della camera di consiglio per la trattazione, in sede collegiale, della domanda cautelare, fissata al 23/04/2014.

In data 17/04/2004 il comune di Avellino notificava un ulteriore atto, motivi aggiunti al ricorso introduttivo (n. 684/2014), per l’annullamento, previa sospensione cautelare e adozione di misure monocratiche ex art. 56 cpa. All’uopo, il medesimo Consigliere delegato, Giovanni Sabbato, relativamente a detti motivi aggiunti riguardanti il Verbale n. 1 del 31 marzo 2014 del Coordinamento Istituzionale ad oggetto: nomina del Presidente ex art. 5 del Regolamento Istituzionale; verbale n. 2 del 31 marzo 2014 del Coordinamento Istituzionale ad oggetto: nomina del Vice Presidente, ed altro, nelle more della camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare in sede collegiale, fissata al 15 maggio 2014, accoglieva, con Decreto n. 224 del 18/04/2014, la domanda di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospendeva gli atti impugnati fino alla trattazione collegiale della domanda cautelare.

Dopo aver sospeso gli atti, il 15/05/2014, il TAR Salerno, in camera di consiglio, con Ordinanza collegiale n. 826/2014, trasferiva il procedimento de quo innanzi al TAR Napoli per incompetenza territoriale.

Successivamente, il TAR Napoli dichiarava la propria competenza e il Comune di Avellino riassumeva il giudizio presso lo stesso TAR.

Su istanza del Comune di Avellino, il TAR Napoli fissava la camera di consiglio per il giorno 11/06/2014 (oggi). Il Comune di Avellino, nel frattempo, presentava istanza al TAR Napoli per discutere anche della necessità di concedere una nuova sospensiva degli atti impugnati, ciò in quanto se non l’avesse fatto la sospensiva concessa dal TAR Salerno avrebbe avuto una efficacia per massimo 30 giorni, a causa della decadenza automatica per decorrenza del temine.

Il collegio del TAR Napoli, contrariamente a quanto deciso dal TAR Salerno – tra l’altro incompetente territorialmente – ha deciso in data odierna di discutere congiuntamente sia del ricorso presentato dal Comune di Pratola Serra sia dei due ricorsi presentati dal Comune di Avellino (quello introduttivo e per motivi aggiunti).

Il Collegio napoletano ha chiesto in udienza a quale punto fosse il lavoro del nuovo Commissario Raffaele Scognamiglio, nominato lo scorso 30 aprile 2014. Gli avvocati della Regione Campania hanno dovuto evidenziare che il Commissario non ha ancora adottato nulla. Hanno evidenziato, tuttavia, che è intenzione del Commissario adottare a breve una nuova Convenzione. A quel punto, il Collegio ha rinviato tutto al 16/07/2014.

 

GLI EFFETTI GIURIDICI

Il diniego della sospensiva, di fatto, fa rivivere tutti gli atti impugnati dal Comune di Avellino con il ricorso introduttivo e quello per i motivi aggiunti.