Europee 2014 – Preferenze e terza preferenza di genere

bandiera europa gIn caso di tre preferenze per candidati dello stesso genere, la terza deve essere annullata in sede di scrutinio. Lo chiarisce la direzione centrale dei Servizi elettorali

La legge 22 aprile 2014, n.65, che introduce modifiche alle norme in materia di garanzie per la rappresentanza di genere relative all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, prevede che in ogni lista i candidati dello stesso sesso non potranno eccedere la metà, con arrotondamento all’unità nel caso di un numero dispari di componenti della lista (articolo 1, comma 2, lettera a)).

Questa disposizione, tuttavia, si applicherà solo a partire dalle elezioni europee del 2019 (articolo 1, comma 3).

In occasione delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del parlamento europeo del 25 maggio 2014, quindi, si applicherà la disposizione transitoria prevista dall’articolo 1, comma 1 della legge n.65/2014: in sostanza, considerato che l’elettore può esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista votata, nel caso in cui vengano espresse tre preferenze per candidati dello stesso genere, la terza deve essere annullata in sede di scrutinio.

Lo chiarisce una circolare del direttore centrale dei Servizi elettorali del ministero dell’Interno (la n.23/2014 del 5 maggio). Nel documento si precisa anche che, nel caso in cui l’elettore esprima solo due preferenze, queste potranno legittimamente essere a favore di candidati dello stesso genere.

Terza preferenza di genere:

Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile scorso è stata pubblicata la legge 22 aprile 2014, n. 65, concernente : “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti da svolgere nell’anno 2014.”

Tale legge, al comma 2, contiene una serie di norme concernenti la formazione e presentazione delle liste dei candidati, l’esame delle liste stesse e l’espressione del voto di preferenza stabilendo, tra l’altro, che in ogni lista i candidati dello stesso sesso potranno eccedere la metà, con arrotondamento all’unità nel caso di un numero dispari di componenti della lista.

Ai sensi del c0mma 3 dello stesso articolo, tuttavia, tali disposizioni saranno applicabili solo a partire dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2019.

Viceversa, in occasione delle elezioni europee del prossimo 25 maggio, sarà applicabile la disposizione transitoria prevista dall’articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Ai sensi di tale disposizione, atteso che l’elettore può esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista votata – e qualora vengano espresse TRE preferenze per candidati dello stesso genere – la terza preferenza deve essere annullata in sede di scrutinio.

Ovviamente, nel caso in cui, in occasione delle elezioni europee del 2014, l’elettore esprima solo DUE preferenze, queste possono legittimamente riguardare anhe i candidati del medesimo genere.