Ex Carcere Borbonico: giuristi e psicologi su ʺL’ascolto del minore nel contesto giuridicoʺ

1Giurisprudenza e psicologia si sono incontrate stasera per parlare di minori.

La sede dall’Auditorium dell’ex Carcere Borbonico di Avellino ha ospitato per l’occasione il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni, gli avv. Gaetano Aufiero e Tiziana Tomeo, le dott.sse Rosa Bruno, Enrichetta Fotino e Carmen Guarino, il dott. Michele Lepore, che hanno delineato un quadro d’insieme in cui appare chiaro che l’esame del  minore coinvolto in questioni giuridiche deve essere svolto con competenza e secondo criteri ben definiti.

D’obbligo il preventivo imprescindibile riferimento alla Carta di Noto, strumento privilegiato per chi opera nel campo degli abusi sessuali ai minori e che fornisce le linee guida che ne regolano il trattamento nel contesto giuridico. È l’avv. Aufiero ad aprire la questione, citando gli articoli più significativi del documento ed affermando con sdegno e rammarico che mai nel corso della propria personale esperienza li ha visti rispettare: «La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati che sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale e, nel raccogliere e valutare le informazioni del minore, ad utilizzare metodologie e criteri affidabili». Esplicito il riferimento alla non competenza di certi giudici e difensori, che troppo spesso per superficialità e negligenza creano dei veri e propri ʺmostri processualiʺ. «Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione – continua Aufiero –  o quanto meno all’audioregistrazione durante l’acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore e tale materiale deve essere messo a disposizione delle parti e del magistrato, perché una sola cosa è peggiore dei reati perpetrati su minori ed è la condanna ingiusta di chi non si è macchiato del reato per cui è imputato».

Nel corso del seminario emerge quindi l’importanza dell’ascolto preprocessuale, che ha innanzitutto lo scopo di stabilire la capacità di discernimento del bambino, per valutarne l’attendibilità. «Il minore va estremamente tutelato – ha affermato la dott.ssa Fotino -. Già la sua presenza in contesti giudiziari porta con sé una sensazione di contrasto, per cui è fondamentale la giusta accoglienza. Avendo una propria titolarità giuridica, ha il diritto legittimo di testimoniare in caso di processi che lo riguardino, a meno che non presenti gravi deficit». Secondo quanto stabilisce questa norma, quindi, non risulta valida la teoria dell’inattendibilità del minore sulla base dell’età, né quella che gli attribuisce un’assoluta credibilità sulla base della sua innocenza e spontaneità. «È compito degli esperti stabilire se un minore è o meno attendibile. Anche in presenza di deficit, infatti, i bambini potrebbero avere capacità testimoniali; l’importante è che la capacità di ricordare rimanga intatta». Collegandosi poi con quanto già emerso dall’intervento dell’avv. Aufiero, la dott.ssa Fotino esprime a sua volta sdegno e rammarico nel constatare «con quanta poca cultura e con quanta poca onestà gli ʺespertiʺ si rapportano alle testimonianze, sforzandosi di costruire una ben determinata verità a tutti i costi». A questo proposito la dott.ssa Bruno incentra il proprio intervento sulla complessità dell’ascolto e sugli errori metodologici e procedurali segnalati nella letteratura scientifica. Ed emerge che il problema fondamentale è che «i dati dell’ascolto nel divenire dati processuali subiscono il filtro della soggettività dell’operatore, portando ad una verbalizzazione criptica e non, come dovrebbe essere, aderente e minuziosa». Apprendiamo inoltre che troppo spesso l’operatore esegue l’ascolto come una convenzionalità, perseverando nel proprio preformato punto di vista, escludendo dati che possano sollevare dubbi costruttivi e verificando unicamente quelli a sostegno di una certa ipotesi; e ancora che tenda ad interpretare i fatti in maniera simbolica o a porre domande suggestive che affermano più di quanto chiedano, andando a compromettere le dichiarazioni del bambino, creando falsi ricordi e alterando irrimediabilmente la ricostruzione dei fatti.

Il prof. Lepore, psicologo e direttore scientifico della Scuola Campana di Neuropsicologia, afferma a tal proposito che «la memoria, anche nelle persone che non presentano deficit di alcun tipo, è vulnerabile e pertanto inaffidabile. Non è un processo di registrazione, ma di ricostruzione e quindi di recupero. Nei bambini, in cui le funzioni cognitive non sono ancora perfettamente mature, la fase del recupero è molto debole, per cui è facile che si generino distorsioni della memoria».

Operare nel rispetto delle norme giuridiche e deontologiche, tendere alla massima obiettività e conoscere i limiti della propria, modulare e strutturare i colloqui e ridurre il pericolo di suggestionabilità, è la giusta prassi da seguire per ridurre lo stress e il rischio di traumi nel minore, fornire le dovute garanzie alle parti ed assicurare il giusto ausilio ai magistrati.