Avellino – Il fenomeno dell’accattonaggio in costante aumento

Pignataro invita il prossimo sindaco e la futura amministrazione comunale di Avellino, a porre in essere ordinanze e misure efficaci contro le forme di accattonaggio, mendicità e abusivismo

 PIGNATARO 1Avellino – “Anche nella città di Avellino il fenomeno dell’accattonaggio e dei mendicanti  è in costante aumento. Si tratta di persone che infastidiscono famiglie, anziani, giovani e cittadini che circolano tranquillamente nel centro cittadino e non solo.” Dopo aver sollecitato le forze politiche della città di Avellino a dare spazio nei programmi elettorali ai temi della sicurezza e della legalità, il segretario regionale della Campania dell’Associazione Italiana Criminologi per l’investigazione e la Sicurezza dottore Salvatore Pignataro,  invita il prossimo sindaco e la futura amministrazione comunale di Avellino, a porre in essere ordinanze e misure efficaci contro le forme di accattonaggio, mendicità e abusivismo spesso perpetrate soprattuto nelle zone più affollate della città. “ Occorre contrastare qualsiasi forma di accattonaggio e mendicità specie se effettuati con modalità obstinate, moleste e minacciose nei confronti di persone inermi. Tale “linea dura” serve a tutelare la tranquillità delle famiglie avellinesi, cosi come avviene nelle altre città italiane ed europee dove tali atteggiamenti  sono assolutamente vietate e represse poichè in molti casi favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità, dap arte di cittadini italiani ma soprattutto da parte di exstra-comunitari. I sindaci e le amministrazioni comunali – continua Pignataro Specislista in Criminologia investigativa – hanno dalla loro parte anche la nuova legge di conversione del “decreto sicurezza” che prevede l’introduzione diverse novità sulla immigrazione e sulla sicurezza pubblica. 

A seguito del nuovo decreto anche il codice penale ha subito delle modifiche.Tra queste emerge l’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa di cui all’art. 663-bis c.p., rubricata: “l’esercizio molesto dell’accattonaggio”. Si punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque eserciti l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. Il trattamento sanzionatorio previsto prevede l’arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna la previsione di un’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. In aggiunta, potrà essere sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento. La riforma riscrive anche l’articolo 600-octies del codice penale, la cui rubrica sarà sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio”. A questo riguardo, risulta evidente la stretta nei confronti degli organizzatori, che si affiancherà a quella prevista dal primo comma della disposizione. La fattispecie penale di cui all’art. 600-octies, ad oggi, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale, per mendicare, di minori degli anni 14 ovvero permette che questi, sottoposti alla sua autorità o affidate alla sua custodia o vigilanza, mendichino, o che altri se ne avvalgano per mendicare. La pena è quella della reclusione da uno a tre anni. Il secondo comma, aggiunto dalla legge in materia di sicurezza, ha ritenuto opportuno sanzionare con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.

 

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