Avellino – Lettera ordine degli ingegneri sul Liceo Mancini

"Il complesso delle norme individua, in considerazione del rischio sismico accertato, solo il percorso che deve orientare una buona Amministrazione"

downloadAvellino – Parlare di un fabbricato non adeguato simicamente soprattutto per quelli esistenti, per la maggioranza degli Iscritti di questo Ordine Professionale e per gli addetti ai lavori, non suscita meraviglia alcuna. Basti semplicemente pensare a buona parte del patrimonio edilizio ed infrastrutturale realizzato a seguito degli eventi del terremoto del 1980 in Campania che, alla luce delle innovazioni delle normative attuali, è indubbiamente non rispondente alle NTC 2018. Anche un edificio progettato secondo le norme vigenti, paradossalmente, ha una certa probabilità di non resistere al terremoto per le indeterminatezze nei metodi di progetto di tipo semiprobabilistico, e che la sicurezza denominata in “termini assoluti” non esiste data la non prevedibilità dell’entità dei terremoti. Se le norme nazionali, da un lato impongono alle Amministrazioni proprietarie la conoscenza dello stato di capacità sismica del fabbricato di cui è dotato, dall’altro non obbligano al loro adeguamento così come ribadito anche dalla circolare DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010.

Nel caso in cui si riscontri una inadeguatezza rispetto alle azioni sismiche il cui accertamento è posto esclusivamente a carico degli esperti incaricati, la normativa tecnica esistente non prevede alcun obbligo di intervento o di inibizione all’uso della costruzione, ma impone solo di programmare, in tempi ragionevoli, lavori di rafforzamento mediante anche soli interventi di miglioramento o manutenzione locale dell’edificio. In considerazione di quanto su esposto, si osserva che la semplice non rispondenza di un edificio esistente alle azioni sismiche previste dalla vigente normativa non può tradursi nella violazione delle regole tecniche, ma solo in presenza di criticità nei confronti dei carichi gravitazionali si configura una violazione di legge che richiede l’attivazione indifferibile di interventi di messa in sicurezza. La normativa non individua la cosiddetta soglia di “rischio sismico” ritenuto inaccettabile. Pertanto la norma, anche in caso di attivazione di provvedimenti locali, nella fattispecie di interventi di manutenzione ordinaria e miglioramenti di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018, non impone il pieno raggiungimento dei livelli di sicurezza sismica così come previsti per le nuove costruzioni.

Il complesso delle norme a corredo della NTC 2018 individua, in considerazione del rischio sismico accertato, solo il percorso che deve orientare una buona Amministrazione la quale deve programmare le attività tenendo conto delle risorse economiche disponibili e delle priorità tra i diversi interventi da realizzare alla luce del tempo d’intervento sotteso alla cosiddetta “vita residua” della costruzione esistente. A tal riguardo, sarebbe auspicabile e non più procrastinabile l’emanazione di ulteriori provvedimenti che possano maggiormente orientare tutti gli attori in modo da evitare evidenti disparità di trattamento in seguito ad “interpretazioni” non in linea con lo spirito della norma tecnica; disparità che di fatto si verrebbero a configurare, alla luce del patrimonio costruito esistente, nel caso dovesse essere confermata l’interpretazione contenuta nel provvedimento di rigetto del dissequestro dell’Istituto Scolastico Mancini.

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