Trasporti – La UIL non firma l’accordo aziendale al GTI – ATI

I motivi per cui la UIL non ha deciso di firmare riguardano i contenuti fortemente penalizzanti per i lavoratori, sia per le “Festività Soppresse” , sia se riferiti a quanto definito in altre realtà regionali del T.p.L.

uil trasportiAvellino – “La UilTrasporti Avellino non ha firmato l’accordo aziendale al GTI  – ATI ritenendo i suoi contenuti fortemente penalizzanti per i lavoratori, sia per la conclamata giurisprudenza in materia di “Festività Soppresse” , sia se riferiti a quanto definito in altre realtà regionali del T.p.L. (vedi EAV)

L’azienda  AIR con la nota protervia tenta di  penalizzare fortemente i lavoratori di Avellino, mistificando la realtà attraverso:  la  riduzione  unilaterale della quantità delle giornate, con il parziale rimborso delle giornate impropriamente decurtate e cosa ancor più grave  tenta miseramente di sotterrare altre mancanze come il taglio arbitrario ed illegittimo dei riposi settimanali operato a danni dei lavoratori del GTI- ATI, che come si può facilmente evincere non c’entrano assolutamente nulla con la questione oggetto, che riguarda la restituzione per Legge dei Permessi Retribuiti istituiti in ragione delle festività soppresse e poi riordinate per il  2 Giugno e  6 Gennaio.

Ma andiamo per ordine: La L. n. 54 del 1977 soppresse cinque festività religiose tra cui  l’Epifania, 6 gennaio,  e ne differì due  civili facendole coincidere con la domenica tra cui la festa della Repubblica spostata dal 2 giugno alla prima domenica di giugno.

Con un accordo collettivo nazionale, fu stabilito che, a compensazione ed in luogo delle festività soppresse o differite, venivano attribuite ai dipendenti 2 giornate di ferie e congedo aggiuntive ed ulteriori 4 giornate di permesso retribuito, che divenivano 5  per il personale che fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, sostanzialmente i turnisti.

In seguito il legislatore ritornò sul tema più volte, reintroducendo la festività dell’Epifania nel 1986  e quella  del 2 giugno (prima con provvedimento “una tantum” per il 1986 (L. n. 200 del 1986), poi in via definitiva (con la L. n. 366 del 2000).

Alcune aziende, tra cui AIR e GTI -ATI in  occasione del ripristino delle festività interessate hanno provveduto unilateralmente  a sottrarre giornate di permessi retribuiti senza alcuna legittimità conclamata in sede giudiziale, in via definitiva : Corte di cassazione civile, Sez. VI, sentenza 4/9/2014, n. 18715; che  stabilisce il diritto dei lavoratori alla restituzione delle giornate impropriamente sottratte. Il diritto può essere fatto valere sicuramente per gli ultimi 5 anni, ed  in alcuni casi si ipotizzano anche 10, per cui  siamo di fronte ad una legittima aspettativa di vedersi riconoscere almeno 10 giornate, che per il personale turnista in molte realtà ( anche EAV) può anche  a scelta prevederne la intera corresponsione economica.

Quindi al gruppo AIR: le giornate non sono 7 ma 10; non vi è limite alla scelta di fruizione o pagamento;  non c’è nessuna contiguità con altre eventuali decurtazioni di giornate o riposi che invece si vogliono inserire  nell’accordo transattivo che il lavoratori singolarmente dovrebbero sottoscrivere.

Non abbiamo firmato e invitiamo i lavoratori a non cadere in trappole costruite ad arte, recuperando il diritto ad usufruire delle giornate spettanti,  soprattutto adesso che la norma sarà regolata dalla nuova norma contenuta ne CCNL appena rinnovato”. Questo quanto riportato in una nota da UilTrasporti Avellino.

 

 

 
Source: www.irpinia24.it