Atripalda – Il Sindaco Spagnuolo sul reintegro dei tre dipendenti idagati

In riferimento alle notizie apparse su alcuni mezzi di informazione il Sindaco ha ritenuto doveroso fare alcune precisazioni

2012519_133817312_14894921_000_SPAGNUOLO SINDACO ATRIPALDAAtripalda –  In riferimento alle notizie, apparse su alcuni mezzi di informazione, riguardanti l’ordinanza del Tribunale di Avellino con la quale sarebbero stati reintegrati tre dipendenti, indagati per i rimborsi spese in busta paga, sospesi in via cautelare dall’Amministrazione, il Sindaco ritiene doveroso fare alcune precisazioni:

1)      Il Tribunale ha espressamente affermato che il provvedimento col quale fu disposta la sospensione dei dipendenti comunali indagati è chiaramente motivato, con riferimento ai presupposti di fatto che ne hanno determinato l’adozione, enucleati ed adeguatamente specificati in quanto fondati sull’esistenza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, nel corso del quale sono stati disposti provvedimenti di sequestro, con le conseguenti necessità di tutela onde evitare inquinamenti probatori e lesioni dell’immagine dell’amministrazione.

2)      Tale provvedimento di sospensione aveva carattere meramente cautelare, in quanto nei confronti dei dipendenti in questione sono stati avviati procedimenti disciplinari che, a norma dell’art. 55 ter, comma 1°, D.Lgs. n. 165/2001, sono stati solo sospesi in attesa degli esiti del procedimento penale e che sono, quindi, tuttora pendenti.

3)      Ne consegue che il Tribunale non ha affatto reintegrato in via definitiva i dipendenti sospesi, ma ha solamente, con ordinanza cautelare e non già con sentenza, disposto che gli stessi rientrino in servizio, fermo restando, ovviamente, gli sviluppi dei procedimenti disciplinari tuttora in corso sia pure in una fase di provvisoria quiescenza.

4)      Il Tribunale non ha certo negato il diritto dell’Amministrazione di sospendere i dipendenti sottoposti a procedimento penale anche nelle more della pendenza dei procedimenti disciplinari e nonostante la sospensione provvisoria degli stessi, come espressamente previsto dal citato art. 55 ter D.Lgs. n. 165/2001, ma ha rilevato solo che, a norma del C.C.N.L., stante il tempo trascorso, occorre che vi sia stato almeno il rinvio a giudizio degli indagati, oppure l’applicazione di una misura cautelare personale coercitiva da parte del GIP su richiesta della Procura.

5)      Pertanto i tre dipendenti debbono rientrare in servizio solo in via provvisoria, in attesa che si verifichino, eventualmente, le condizioni che giustificano, od impongono, l’adozione di un’altra eventuale sospensione e l’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare.

Source: www.irpinia24.it