L’avvocato Tomeo si esprime sulla cassazione

L'avvocato parla dell'introduzione, in materia di pene detentive non carcerarie ,dell’art.131 bis c.p. che tipizza una causa di esclusione della punibilità

Tiziana TomeoAvellino – In attuazione della delega al Governo n.67 del 28.04.2014, in materia di pene detentive non carcerarie, è stato introdotto l’art.131 bis c.p. che tipizza una causa di esclusione della punibilità.

Tale previsione si colloca nell’ambito dell’accezione che descrive l’illecito penale come fatto offensivo tipico, ovvero come fatto previsto dalla legge come reato e che lede o mette in pericolo il bene giuridico tutelato. Ciò posto, è chiaro che il tradizionale principio di offensività, reiteratamente invocato dalla giurisprudenza, che ha sino a questo momento incriminato fatti materiali non offensivi, pone l’accento sulla “particolare tenuità dell’offesa” e l’effetto è quello di circoscrivere l’area di punibilità, così da escludersi le condotte che producano un’offesa al bene giuridico particolarmente lieve.

E’ chiaro agli addetti ai lavori, che il concetto di “particolare tenuità dell’offesa” sia differente dall’inoffensività sostanziale, infatti, in quest’ultima ipotesi il fatto è considerato privo di alcun significato offensivo e, conseguentemente, lo stesso reato è escluso.

Con la particolare tenuità al contrario, il bene giuridico tutelato è effettivamente leso o messo in pericolo, tuttavia, in virtù dei nuovi parametri normativi, la medesima deve essere considerata particolarmente lieve. Si verifica in pratica, una tipica fattispecie che lo stesso Legislatore ha ritenuto, per motivi di opportunità, di non punire.

In allegato il documento completo:la tenuità del fatto e la recente pronuncia delle S.U (1)

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