Campania – Il question time sul caso De Luca degli on. Scotto e Giordano

giancarlo-giordanoRoma -  Il testo dell’interrogazione a risposta immediata, riguardante il “Question time” svoltosi ieri alla Camera dei Deputati che ha visto l’intervento dell’on. Giancarlo Giordano e la risposta del Ministro dell’Interno Alfano:

Testi allegati all’ordine del giorno della seduta n. 439 di mercoledì 10 giugno 2015  della Camera dei Deputati 

Arturo Scotto e Giancarlo Giordano. — Al Ministro dell’interno. — 

Per sapere – premesso che:
235, reca il «Testo il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, 190»; comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.235  tale normativa disciplina l’incandidabilità e la decadenza dei politici eletti ed impone l’immediata sospensione dall’incarico nei confronti degli amministratori pubblici condannati anche solo in primo grado per una serie di reati, tra cui quelli contro la pubblica amministrazione;  l’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. stabilisce che: «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7, comma 1, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 1, lettera a), b) e c)», e cioè, tra le altre cose, per corruzione, concussione, peculato e abuso d’ufficio;
le cariche indicate all’articolo 7 sono quelle di «presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali»;
il 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della regione Campania;   
alla carica di presidente della regione è risultato eletto, allo  stato e salva verifica da parte dei competenti uffici centrale circoscrizionale e centrale regionale, il candidato Vincenzo De Luca;
Vincenzo De Luca è stato condannato a gennaio 2015 in primo grado a un anno di reclusione per abuso d’ufficio;   
la condanna prevedeva anche l’interdizione per un anno dai pubblici uffici;   
il caso di Vincenzo De Luca, dunque, rientra nell’ambito 235, e dell’applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. quindi in caso di elezione è per lui prevista, ai sensi della normativa vigente, la sospensione dalla carica;
secondo la prevalente e consolidata giurisprudenza la sospensione di diritto opera con effetto dichiarativo sin dal momento in cui è intervenuta la sentenza di condanna;
pertanto, la sospensione del candidato in questione, ove risultasse proclamato presidente della regione, dovrebbe essere disposta senza indugio e con effetto immediato;
il comma quarto dell’articolo 8 già citato prevede che, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero, i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 siano comunicati al prefetto del capoluogo della regione coinvolta, cosicché egli ne dia immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri;
quest’ultimo, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione;
attualmente il Presidente del Consiglio dei ministri è anche Ministro per gli affari regionali ad interim;
il parere del Ministro dell’interno non è vincolante;   
la sentenza penale in questione è già nota all’amministrazione dell’interno essendosi proceduto, in conseguenza della stessa, con provvedimento del prefetto di Salerno, a sospendere il predetto candidato dalla carica di sindaco di Salerno, ricoperta in precedenza, in applicazione dell’articolo 10 dello stesso decreto legislativo;
mentre la legge specifica che il prefetto del capoluogo regionale debba dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri immediatamente, nulla è detto dei tempi con cui il Presidente del Consiglio dei ministri debba adottare il provvedimento che accerta la sospensione;

Vincenzo De Luca era il candidato di riferimento del Presidente del Consiglio dei ministri in Campania per queste elezioni regionali, come ampiamente emerso anche dalla più recente visita del Presidente del Consiglio dei ministri in Campania;
il Presidente del Consiglio dei ministri, dunque, si trova oggi  ad avviso degli interroganti in una condizione di evidente conflitto di interessi;
infatti, ai sensi della cosiddetta «legge Severino», il segretario nazionale del Partito democratico, in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, dovrebbe adottare il provvedimento che accerta la sospensione del candidato del suo partito dopo aver espresso un parere a riguardo in qualità di responsabile del dipartimento per gli affari regionali;
non è da sottovalutare come la mancanza di tempestività nell’adozione di tale atto potrebbe permettere un aggiramento della normativa vigente, dando il tempo a De Luca di formare una giunta regionale e garantire, una volta intervenuta la sospensione, il prosieguo della legislatura regionale attraverso il vicepresidente nominato;
vi sono anche dubbi in merito a quest’ultima possibilità avanzati da esimi costituzionalisti, che sostengono come, mentre nei comuni la sospensione del sindaco non comporti lo scioglimento della giunta, nelle regioni la sospensione del presidente porterebbe anche allo scioglimento del consiglio e, quindi, a nuove elezioni;
4 del ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale Campania n.    2009, la proclamazione dell’elezione del presidente della giunta regionale campana è formalizzata nel processo verbale redatto dall’ufficio centrale medesimo e consegnato alla presidenza provvisoria del consiglio regionale, nella prima adunanza del consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta;
è la proclamazione degli eletti, dunque, debitamente ufficializzata, che viene a concretare, nella fattispecie, il presupposto per il tempestivo avvio del procedimento di cui all’articolo 235 del 2012, finalizzato all’adozione 8 del decreto legislativo n. della sospensione di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
ciò comunque implicherebbe il dovere, da parte delle istituzioni competenti, di far scattare immediatamente l’atto sospensivo, senza attendere la nomina della giunta e, quindi, del vicepresidente;
secondo esperti giuristi, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale è indubbio che la sospensione obbligatoria integri gli estremi di un vero e proprio impedimento del presidente che gli preclude l’esercizio delle funzioni connesse alla carica, con conseguente impossibilità di compiere qualunque atto;

la stessa Avvocatura dello Stato ha in passato evidenziato come a nulla valga lamentare che, con l’automatica sospensione, organi elettivi possano risultare decapitati o paralizzati, con conseguente scioglimento degli stessi, perché nessun inconveniente può ostacolare l’applicazione di una legge volta a interdire (anche se solo temporaneamente) ogni contatto tra la funzione pubblica e la persona incompatibile;
la sospensione dovrebbe avvenire immediatamente dopo la proclamazione degli eletti, dunque prima della nomina della giunta e del vicepresidente, così da evitare che la normativa vigente venga, di –: fatto, aggirata con la creazione di un pericoloso precedente
quali misure il Governo intenda adottare in merito alle previsioni della cosiddetta «legge Severino» che porterebbe alla sospensione del presidente della regione, comportando anche secondo gli interroganti lo scioglimento del consiglio e, di conseguenza, nuove elezioni. (3-01526)

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