Taglialatela (FI) espone la sua ‘Question time’ sull’amianto

fratelliTaglialatela (FI) espone la sua Question time sull’amianto:

Mi auguro che il ministro Giovannini mantenga l?impegno fatto in aula?. È quanto ha dichiarato il deputato di Fratelli d?Italia Marcello Taglialatela che ieri ha illustrato il question time sulla possibilità di estendere i benefici della legge 257 del 92 ai lavoratori che sono stati esposti per meno di 10 anni al rischio amianto e che si sono ammalati.

Mi preme sottolineare- ha puntualizzato il deputato- che essere sottoposti a rischio amianto a 20 anni è diverso a esserlo a 40 o 50 in ragione della maggiore aspettativa di vita?.

Come Fratelli d’Italia  ha spiegato Taglialatela- abbiamo presentato un emendamento alla stabilità e un ordine del giorno. Ci sono  lavoratori che fino alla fine degli anni ’80 sono stati esposti al rischio amianto per meno di dieci anni e che dopo si sono ammalati?.

Si tratta di un  problema legato a una categoria particolarissima -ha puntualizzato – che non ha potuto beneficiare della legge 257/92 che contempla benefici previdenziali al raggiungimento dei 10 anni di lavoro a contatto del rischio amianto.

Abbiamo chiesto al ministro la possibilità di estendere l?età anagrafica come ulteriore  elemento per poterne beneficiare delle norme previste dalla 257 del ?92?.

Il ministro Giovannini, rispondendo al deputato Taglialatela, ha sottolineato che i benefici pensionistici non sono correlati all?insorgere delle patologie ma alla generica potenzialità lesiva connessa all?esposizione. Tuttavia, ha rilevato Giovannini ?non posso escludere che ci possano essere approfondimenti tecnici e scientifici tra le diverse amministrazione nella predisposizione del piano nazionale amianto.

Mi auguro- ha concluso Taglialatela- che il ministro Giovannini possa valutare con particolare attenzione l?ipotesi da lui stesso avanzata di modificare la legge”.

QUESTO E’ IL TESTO DEL QUESTION TIME DI OGGI

TAGLIALATELA. “Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  Per sapere  premesso che: 
L’amianto è stato utilizzato fino agli anni ?80 prioritariamente nella coibentazione di edifici, tetti, navi e treni e come materiale da costruzione per l’edilizia, utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici o canne fumarie; 
In seguito all’accertamento della sua natura altamente nociva e cancerogena si sono costituite numerose imprese impegnate nella bonifica dall’amianto e nello smaltimento dello stesso; 
In Italia la produzione e la lavorazione dell’amianto sono state dichiarate fuori legge all’inizio degli anni ?90, quando la legge 27 marzo 1992, n.?257, ha stabilito le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto; 
La legge 27 marzo 1992, n.?257, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti all’estrazione e alla lavorazione dell’asbesto, ha previsto le prime disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto, introducendo diversi benefici per essi, consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50 per cento ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un’esposizione al minerale nocivo.
In particolare, tale beneficio è stato previsto: per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell’esposizione, per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione e per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni.

I danni derivanti dall’esposizione all’amianto, tuttavia, hanno colpito anche lavoratori molto giovani, che non avevano ancora maturato il citato requisito di dieci anni di esposizione, ma sui quali i danni sono ancora peggior, perché sono in parte stati resi inabili al lavoro, rimanendo al contempo esclusi dai benefici per l’accesso pensionistico previsti dalla citata legge. 
Sarebbe opportuno valutare l’introduzione di un criterio che permetta di calcolare il requisito temporale dell’esposizione all’amianto differentemente a seconda dell’età del lavoratore.

Quali iniziative intenda assumere rispetto alle tematiche esposte in premessa e se non ritenga opportuno valutare una modifica normativa al fine di introdurre un criterio di riequilibrio rispetto al mero requisito temporale, prevedendo che esso sia legato all’età anagrafica del lavoratore.”