Avellino Calcio – Ammenda per introduzione di materiale non consentito
La tifoseria della squadra bianco-verde avrebbe lanciato bottigliette in campo durante la prima partita di campionato
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori della Società Avellino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori :
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.